Cari tutti,
ecco il resoconto della seconda seduta della commissione statuto, che ha avuto luogo l’8 marzo 2011. All’attenzione della commissione c’erano le osservazioni dei vari componenti riguardo alla nuova stesura del titolo I dello statuto, quello che contiene i principi generali e l’inizio della discussione sulla struttura portante dell’università, ovvero il complesso problema degli organi di governo, dei dipartimenti e delle strutture di raccordo. La discussione è stata lunga e, personalmente, la ho trovata abbastanza faticosa per la difficoltà riscontrata da molti nel trovare uno spazio adeguato per esporre le proprie idee.
Il titolo I, se da un lato non contiene aspetti critici di dettaglio, dall’altro contiene principi fondanti dell’Università. A seguito delle osservazioni poste durante la seduta, senza fare la cronistoria di tutta la discussione, sul testo del Titolo 1 sono state raggiunte le conclusioni, peraltro sempre modificabili se del caso, che metto in coda a questo messaggio. Non ho riportato il testo per intero ma solo il contenuto delle varie parti, con un commento delle discussioni di maggior rilievo o sulle quali si è discusso più a lungo.
Dopo la discussione sul primo punto il Rettore è passato all’illustrazione del modello di università che ha in mente. Subito dopo è cominciato il dibattito all’interno della commissione. I problemi che sono stati posti all’attenzione del rettore sono numerosi, perché la definizione della struttura dei dipartimenti e delle scuole, nonché delle funzioni e attribuzioni a ciascuna delle strutture è chiaramente una decisione che presuppone la soluzione di tutta una serie di punti nodali, tra i quali, per esempio, il rapporto tra i dipartimenti e le strutture di raccordo o la rappresentanza dei dipartimenti nell’organo di governo delle facoltà. I nostri settori disciplinari non hanno sempre numerosità compatibili con la numerologia ministeriale e la logica di accorpamento/ricostruzione/definizione dei nuovi dipartimenti è estremamente complessa. Serve salvaguardare i gruppi piccoli all’interno di dipartimenti grandi e creare un sistema che permetta di ottimizzare la funzionalità delle strutture portando a un miglioramento dei risultati di ricerca e didattica. Serve creare un circolo virtuoso che parta da una visione di lungo respiro condivisa che rispetti la libertà dei singoli ma che nel contempo indichi una rotta di indirizzi strategici prioritari strutturati in modo razionale e prospettico. La discussione, ovviamente incompleta, verrà ripresa nella prossima seduta.
Dopo ripetute richieste da parte di una larga maggioranza della commissione il rettore ha accettato di aumentare la frequenza delle riunioni, per cui la prossima sarà non fra due martedì ma il 15 marzo.
Cordialmente,
Guido Mula
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TITOLO I nuovo statuto
Articolo 1 (Finalità istituzionali)
Il comma 1 è stato modificato in un singolo periodo (diversamente anche dallo statuto attuale) insieme a quello che era il secondo comma al fine di avere insieme le caratteristiche fondanti dell’università, dall’essere un’istituzione pubblica all’essere sede primaria di libera ricerca e alta formazione. Sul comma 2, che riguarda l’azienda ospedaliero universitaria, sono state apportate alcune variazioni ma si è deciso di rimandare la discussione sul punto al dopo l’approvazione della riforma a livello regionale. Il comma 3 parla dell’autonomia in attuazione della costituzione. Il comma 4 parla della non discriminazione e della promozione del merito, delle professionalità e delle competenze dell’ateneo, del pluralismo delle idee.
Articolo 2 (Autonomia)
Il comma 1 ribadisce l’autonomia nell’ambito della legislazione vigente. Il comma 2 parla dell’adozione di regolamenti necessari o utili per il funzionamento dell’università.
Articolo 3 (Principi)
Il comma 1 riprende l’articolato di legge sui principi di semplificazione, efficienza, efficacia etc. Si parla poi di trasparenza delle informazioni e dei processi, punto che ritengo personalmente fondamentale per parlare poi di trasparenza in tutte le fasi, comprese quelle redazionali, di regolamenti e di ogni altro provvedimento che abbia influenza sulla vita dell’ateneo, dai regolamenti attuativi in giù. Abbiamo fatto aggiungere che anche l’organizzazione delle strutture decentrate per la didattica e la ricerca avverrà nel rispetto delle libertà di ricerca e insegnamento. Il comma 2 parla della partecipazione democratica ai processi decisionali, il comma 3 del rispetto della libertà di insegnamento nei regolamenti per la didattica e il comma 4 fa lo stesso per la ricerca.
Il comma 5 parla di valorizzazione di qualità e merito in tutti gli ambiti, il comma 6 dell’equilibrio funzionale tra organi centrali e strutture decentrate, il comma 7 del favorire attività culturali, sportive etc.
Il comma 8 dice che per ottimizzare il proprio funzionamento l’ateneo ricorre alla logica della programmazione anche pluriennale. Su questo punto c’è stata una discussione abbastanza lunga. La posizione del Rettore è che gli indirizzi strategici dell’ateneo sono contenuti nella parola programmazione e che quindi non serve modificare ulteriormente questo comma. Il punto da me sollevato nella discussione riguarda il fatto che l’ateneo non può continuare a navigare a vista e che è indispensabile che l’ateneo guardi lontano (anche dieci anni, non solo un corto triennio) per orientare le proprie scelte strategiche con una prospettiva sufficientemente ampia. L’idea dietro questo concetto non è quella del dirigismo ma, al contrario, quella del rendere trasparente la ragione di scelte difficili che in questo periodo saranno sempre più all’ordine del giorno. I problemi che avremo di fronte nei prossimi anni a seguito delle politiche irrazionali e irragionevoli in particolare del governo in carica saranno gravissimi: corsi di laurea che dovranno probabilmente chiudere, professori e ricercatori il cui numero scenderà in picchiata lasciando buchi molto difficili da coprire per i pochi posti disponibili in ingresso, posto che si possa davvero assumere. La previsione di un piano strategico, che faccia una programmazione di ampio respiro a lungo termine, è essenziale per prendere delle decisioni a ragion veduta e non sempre nell’emergenza o dettate da logiche dell’immediato senza un quadro d’insieme nel quale muoversi. Decisioni apparentemente ottime nell’immediato non sono necessariamente tali guardando più lontano. Questo argomento incontra purtroppo una significativa difficoltà nell’essere introdotto, tanto che il comma contiene ancora la logica della programmazione “anche” pluriennale.
Articolo 4 (Rapporti con l’esterno)
Il comma 1 parla della valorizzazione dei risultati della ricerca, il comma 2 del fatto che l’ateneo favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria per studio, didattica, ricerca e rafforzamento dell’internazionalizzazione. Il comma 3 dice che “L’università concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione di possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge”. Noi abbiamo suggerito di togliere il riferimento alle federazioni, e l’argomento che ci ha convinto a lasciarlo, a parte il fatto che comunque il richiamo è piuttosto blando, è che non citarlo equivale a rendere necessaria una modifica di statuto nel caso in cui in un futuro si decidesse di accedere a tale scelta, nel caso della scrittura attuale no. Su suggerimento degli studenti è stato aggiunto un pezzo di frase che dice che l’Università opera per rimuvere gli ostacoli legati alla sua collocazione insulare.
Il comma 4 parla della collaborazione con la regione per lo sviluppo del territorio, il comma 5 della possible partecipazione dell’ateneo a società di capitali etc nel conseguimento dei propri fini istituzionali.
Articolo 5 (diritto allo studio)
Il comma 1 introduce il concetto che l’università riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio, mentre il comma 2 parla di una collaborazione con la regione per questi scopi, indicando anche che l’università si organizza in modo da assicurare al meglio il successo formativo degli studenti. Sul comma 1 c’è stata un po’ di discussione sul come definire gli studenti ai quali è garantito il diritto allo studio (tutti, ovviamente, ma si poneva la questione del come descrivere il problema di coloro che sono privi di mezzi). La dicitura finale è (se ho interpretato correttamente) che: l’università concorre a garantire il diritto allo studio agli studenti agevolando i capaci e meritevoli. In questa dicitura studenti senza aggettivi ricopre la totalità del corpo studentesco, giustamente, e il riferimento ai meritevoli comprende chi ha diritto ad un aiuto particolare a causa della mancanza di mezzi.
Il comma 4 parla delle persone diversamente abili, mentre il comma 5 parla della fruizione di spazi e attrezzature per studio e diritto di assemblea.
Articolo 6 (ricerca scientifica)
Il comma 1 dice che l’Università favorisce e sostiene l’accesso ai fondi di ricerca e promuove la partecipazione ai programmi di ricerca dei propri componenti. Abbiamo fatto eliminare la dicitura “nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio” per evidenziare che il supporto alla ricerca non è solamente di tipo economico.
Il comma 2 parla del merito valorizzato mediante riscontri nell’assegnazione delle risorse, mentre il comma 3 dice che l’università assicura la fruzione di infrastrutture e dei periodi di sola ricerca (come gli anni sabbatici).
Il comma 4 parla della ricerca di base come attività fondante dell’università e del fatto che l’università individuerà specifici finanziamenti in proposito. Il comma 5 parla della ricerca finalizzata e della valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca.
Articolo 7 (Istruzione e formazione)
Il comma 1 dice che l’Università rilascia i titoli di studio a seguito della formazione, il comma 2 parla del tutorato e del fatto che l’università favorisce i corsi di orientamento e riallineamento nonché le attività destinate all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Il comma 3 parla della formazione del personale e il comma 4 di attività di formazione anche dirette all’esterno. Il comma 5 parla di borse di dottorato. Qui ho sottolineato il problema posto dall’abrogazione nella legge 240/10 della norma che garantiva la copertura con borsa di almeno il 50% dei posti di dottorato e mi è stato detto che la dicitura del testo assicura l’intenzione dell’Università del coprire con borse il massimo possibile di posti. La dicitura attuale del comma è: l’Università istituisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a favore di giovani laureati, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all’estero. Istituisce le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.
Articolo 8 (servizi)
Il comma 1 parla di servizi di consulenza e conto terzi, mentre il comma 2 parla delle convenzioni che possono essere stipulate dall’azienda ospedaliero universitaria per garantire ai docenti in ruolo le attività integrate assistenziali, didattiche e di ricerca.
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Il comma 4 del vecchio articolo 5 (statuto attuale) viene spostato in un altra parte dello statuto, insieme all’articolo 9 (Patrimonio) e all’articolo 10 (risorse finanziarie).