Assenze per malattia

Conseguenze sul trattamento economico in caso di malattia:
ai sensi del co.1 dell’art.71 L.133/08 i primi 10 giorni di ciascun evento morboso comportano la riduzione dei compensi accessori attribuiti. Non subiscono invece decurtazioni le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital (con relativi periodi di convalescenza), nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Fasce di reperibilità

DM. 206/2009

Nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati

Circolare_FP_n_4_2011_indicazioni operative trasmissione telematica certificati medici

VADEMECUM elaborato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro

CIRCOLARE N. 2/2010 Dip. Funzione Pubblica

IMPORTANTE “…L’attestato è il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell’assenza e l’omissione della diagnosi è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Come noto, esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione (vedi art.71 L.133/08) e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale (vedi D.M. 206/09). In queste situazioni, l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento…”