Riduzione dei diritti e misure di riordino contraddittorie: ecco i contenuti del DDL 1167 – B

  • Appare opportuno effettuare alcune prime considerazioni sui contenuti del DDL n. 1167 – B, testo che esplicherà i suoi effetti attraverso i decreti delegati.

    A nostro avviso il decreto costituisce un provvedimento di cui non si sentiva francamente il bisogno. Esso rappresenta l’ennesimo appesantimento normativo ispirato dalla ricorrente voglia e pretesa di legiferare in materia di lavoro nel tentativo di ridurre gli spazi della contrattazione e conseguentemente il ruolo del sindacato.

    Particolarmente delicata è la questione dell’articolo 18 che, anche se non riguarda direttamente il pubblico impiego, è materia che non può passare inosservata a chi si occupa della tutela dei lavoratori. Riteniamo inoltre che sia al limite della costituzionalità “l’imposizione” del collegio arbitrale, che “costringe nei fatti” i lavoratori alla rinuncia del giudice del lavoro. Su questo argomento però è bene che almeno noi evitassimo di sostituirci alle istituzioni, attendendo con la massima considerazione ed attenzione le decisioni del Capo dello Stato su questi rilevanti profili.

    Il part time, utilizzato specialmente dalle donne per accudire la famiglia e chi nella famiglia ha problemi di salute, è messo fortemente in discussione: le amministrazioni non solo possono negare le nuove richieste, ma revocare i part time già adottati. Le lavoratrici ed i lavoratori non hanno possibilità di replica, anche se la revoca può risultare insostenibile.

    Legato a questo problema c’è la drastica riduzione dei permessi riconosciuti dalla legge 104/92, misura che entra pesantemente nella già difficile gestione di ogni famiglia colpita. La fruizione dei permessi per l’assistenza e la cura è limitata ai parenti ed affini solo fino al secondo grado, precludendo il terzo grado di parentela. L’agibilità dei permessi rimasti risulta ingessata: non può essere riconosciuto a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona. I genitori lo possono fare, ma alternativamente. A nostro avviso, le restrizioni sui permessi previsti dalla  legge 104/92 non possono essere giustificate da presunti abusi: non è accettabile il principio che il giusto paghi per l’ingiusto.

    Non si presagisce nulla di buono in materia di congedi, aspettative e permessi considerando che entro sei mesi il governo eserciterà la delega a legiferare in materia.

    Per quanto riguarda nello specifico il pubblico impiego, ancora una volta l’unico vero contenuto del DDL n. 1167 – B è l’intenzione dichiarata di voler procedere alla privatizzazione di pezzi del sistema pubblico. Se almeno in teoria appare condivisibile l’avvio di un processo di semplificazione delle procedure nel pubblico, è molto meno apprezzabile la tendenza a ridurre tale questione ad un mero problema di efficienza. Efficienza che andrebbe garantita in primo luogo proprio nel rapporto con il “privato” che, stando a quanto emerge dalle recenti vicende del G8, andrebbe fortemente ripensato a garanzia ed in favore del cittadino e dell’interesse collettivo.

    Appaiono criticabili anche le misure dell’art. 21 del decreto, che nelle pubbliche amministrazioni prevede l’istituzione di un comitato unico di garanzia al posto degli attuali organismi paritetici su pari opportunità e mobbing. Oltre all’incomprensibile effetto di mettere insieme profili e problematiche  fortemente distinte, determinando anche qui appesantimenti operativi, va sottolineata la scarsa sensibilità del Governo nel non riconoscere di fatto la specificità della questione di genere sul posto di lavoro in Italia, a dispetto di tutti gli indicatori e dati decisamente negativi sulla condizione delle donne rispetto alla realtà di altri Paesi.

    Il DDL n. 1167 – B tocca anche i nostri settori, prevedendo ipotesi di riordino di ISFOL e ISPESL. Se per l’ISFOL non si intravede un chiaro progetto per quanto riguarda il ruolo e l’organizzazione dell’Ente, per l’ISPESL è in atto un tentativo malcelato di sottomissione all’INAIL e quindi di assoggettamento dell’organo tecnico scientifico all’ente assicurativo. In generale, per entrambi gli enti il DDL n. 1167 – B riduce le prerogative e l’autonomia propria degli Enti Pubblici di Ricerca anche attraverso la ridefinizione del rapporto con i Ministeri vigilanti.

    Mentre in Parlamento è in discussione la legge sul riordino del sistema universitario e dei concorsi della docenza, incomprensibilmente il DDL n. 1167 – B si occupa di materie ad esso attinenti. Infatti, il decreto prevede che possa essere eletto direttore di dipartimento un professore associato, utilizzato come “spauracchio” nei confronti degli ordinari che non si decidano a raggiungere il quorum in due votazioni. Salta inoltre il limite del numero delle pubblicazioni nella valutazione comparativa nei concorsi per docenti. Nelle Università ad ordinamento speciale (Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università per Stranieri di Siena) non è più garantita la quota di assunzioni destinata ai ricercatori, fatto grave che disattende la necessità di potenziare la ricerca e di dare risposte concrete al problema del precariato.

    E’ nostra intenzione chiedere un incontro urgente ai Ministri Sacconi e Fazio per affrontare i contenuti del DDL n. 1167- B. Come affermato dal Segretario Generale Luigi Angeletti nel recente Congresso, la UIL non ha derubricato il conflitto dall’elenco delle sue iniziative. Se gli incontri con il Governo non daranno le necessarie garanzie, avvieremo tutte le opportune iniziative di mobilitazione a tutela del personale, a tempo indeterminato e precario, dei nostri settori. Così come valuteremo eventuali iniziative di mobilitazione su tutti gi altri contenuti del decreto.

    La Segreteria Nazionale UIL PA UR AFAM