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  • Reperibilità: cos’è e come cambia

    reperibile

    A partire dal 1 marzo 2015 si passa da dieci a sei giorni al mese di reperibilità, ad eccezione della Direzione per le opere pubbliche e le infrastrutture e della Direzione per le reti e i servizi informatici.
    Questo il contenuto della disposizione del direttore generale del 24 febbraio scorso, che sarà oggetto di una riunione convocata martedì 3 marzo 2015.

    Per capirne di più, la UIL ha chiesto la seguente documentazione:

    – distribuzione nell’anno 2014 dell’indennità di reperibilità per struttura, con indicazione del num. dei percettori;
    – totale erogato a titolo di indennità di reperibilità nel 2014;
    – effettive chiamate in servizio ricevute dai lavoratori durante la reperibilità (anno 2014 / per struttura)

    Per sapere con esattezza cosa sia (e cosa non sia) la “pronta disponibilità” o “reperibilità”, vi invitiamo a leggere il seguente approfondimento su regole, limiti e costi.

     


     Di grande interesse la sentenza num. 1606/2010, Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lazio.

    La pronta disponibilità corrisponde all’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta. La chiamata del datore di lavoro deve essere supportata da ragioni di urgenza e di indifferibilità. La messa in reperibilità sostanzia una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale, … la relativa indennità è la controprestazione a carico del datore di lavoro”

    – Limiti

    La condizione del reperibile è disagiata. Ciò impone di prevedere limiti a garanzia del benessere psicofisico del lavoratore (contratto nazionale) e comporta l’erogazione di una indennità (contratto integrativo).

    Il contratto collettivo nazionale Università prevede (art. 56, comma 4) che “ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte nei giorni festivi nell’arco di un mese”. L’inciso “di norma” è una novità del vigente contratto nazionale, rispetto al precedente.

    Diversamente dal contratto nazionale, il contratto integrativo dell’Università di Cagliari, a seguito della modifica del 28.7.2005, prevede “Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di dieci volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese”.

    Fino al 28.2.15 in ateneo è stato applicato il limite di 10 giorni/mese previsto nel contratto integrativo. Dal 1.3.15 si prevede l’applicazione del tetto di 6 giorni/mese previsto nel contratto nazionale. Solo per alcune strutture è stato ritenuto necessario mantenere il tetto più alto di 10 giorni/mese.

    – Indennità

    L’importo dell’indennità è deciso in sede di contrattazione integrativa. Il 28 dicembre 2010 è stato stabilito l’importo di 12 euro per ciascun giorno di reperibilità.  Le risorse sono quelle del fondo per le progressioni economiche e la produttività.

    – Vietato abusare

    La Corte dei conti, nella sentenza citata, ha riscontrato una responsabilità per danno erariale in capo a dirigenti e dipendenti in un caso di “collocamento “a tappeto” degli infermieri in pronta disponibilità, del tutto svincolato dall’occasionalità e da particolari situazioni di disagio (notte e giorno festivo) … Le erogazioni conseguenti al collocamento in pronta disponibilità si manifestano pertanto illegittime in quanto da ricondurre a un evidente abuso nella gestione delle risorse ospedaliere, al di fuori dello spirito e della lettera normativa: tali provvidenze economiche si atteggiavano, di fatto, a una vera e propria indennità accessoria riconosciuta agli infermieri in servizio presso la “U.O. Anestesia e Rianimazione” … In un quadro di carenza di personale … si assiste, pertanto, a un utilizzo del tutto abnorme dell’istituto della pronta disponibilità, talmente sistematico che le erogazioni conseguenti assumono la sostanziale connotazione di indennità accessoria, determinato da una impropria intromissione nell’attività amministrativa dei medesimi infermieri beneficiati“.

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