Day 10:17

  • Certificati di malattia on line

    Roma, 1° aprile 2010 – prot. 49

    Di seguito riportiamo il documento esplicativo riguardante i certificati di malattia on line pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

    Certificati di malattia on line, al via il periodo transitorio

    A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.

    Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.

    Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010,  ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico  dei  dati  delle  certificazioni  di  malattia  al  sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all’invio on line.

    Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni operative.

    E’ il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che ha modificato il decreto 165/01,  a prevedere che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico  o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato.
    Una volta ricevuto il certificato l’Inps lo invia immediatamente e sempre per via telematica all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

    Cosa deve fare il lavoratore

    Nel corso della visita medica  il lavoratore deve fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza  comunicato all’amministrazione.

    Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla propria casella di posta elettronica.

    I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamante la propria assenza  e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

    L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.

    LA SEGRETERIA NAZIONALE

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  • INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE 2010

    CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2010-2012

    (INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE 2010)

    La Ragioneria dello Stato ha pubblicato nel proprio sito i calcoli relativi alla indennità di vacanza contrattuale (anno 2010), da corrispondere nel mese di aprile al personale delle Amministrazioni pubbliche non statali.

    Consideriamo tale iniziativa un atto dovuto che, come tale, non può avere alcuna influenza sul rinnovo dei CCNL scaduti il 31 dicembre 2009.

    Entro il mese di aprile ci attendiamo la sottoscrizione dell’accordo quadro sulla definizione dei nuovi Comparti di contrattazione, sulla base delle modifiche apportate al D.Lgs. 165/2001 dalla recente legge di riforma del pubblico impiego.

    Restiamo quindi in attesa della annunciata convocazione, da parte dell’ARAN, dei tavoli di contrattazione, nei tempi e nei modi concordati con il Ministero della Funzione Pubblica.

    E’ evidente che qualsiasi strumentale ritardo od ostacolo a questo percorso sarà considerato privo di giustificazione e non potrà che avere come risposta la ripresa delle azioni di lotta interrotte nel dicembre 2009.

    Rammentiamo inoltre che “l’erogazione dell’IDV” non nasce con l’accordo del 2009, ma è “figlia” dell’accordo del 1993, sottoscritto con tutte le OO.SS.

    Alcune sintetiche considerazioni nel merito “tecnico”della questione.

    L’Art. 47-bis del D.Lgs. 165/01, introdotto con il Decreto Brunetta, prevede che, dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1-1-2010), che dispone in materia di rinnovi dei contratti, con delibera del Comitato di Settore, sentite le OO.SS., possono essere erogati, in via provvisoria e salvo conguaglio, gli incrementi stipendiali previsti.

    In assenza di tale erogazione, la stessa norma dispone il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale (in assenza di rinnovo del CCNL) a partire dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza.

    Pertanto il Ministero del Tesoro ha pubblicato gli importi da corrispondere da ciascuna Amministrazione Pubblica pari al 30% ed al 50% del Tasso di Inflazione Programmato (1,5% dello stipendio tabellare in vigore al 1-1-2010) rispettivamente dal 1 aprile p.v. e dal 1 luglio p.v., utilizzando la formula:

    I.V.C.

    INDENNITA’ DI

    VACANZA CONTRATTUALE

    MENSILE

    = STIPENDIO

    TABELLARE

    MENSILE IN VIGORE

    AL 1-1-2010

    X 1,5%

    TASSO DI

    INFLAZIONE PROGRAMMATO

    PER IL 2010

    X 30%

    DAL 1-4-2010

    50%

    DAL 1-7-2010

    Quindi, dal mese di aprile e fino alla erogazione dei nuovi stipendi, derivanti dal prossimo rinnovo contrattuale, le Amministrazioni dovranno erogare i seguenti importi lordi – tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato – che saranno riassorbiti negli incrementi retributivi del CCNL relativo al triennio 2010-2012:

    Indennità di vacanza contrattuale

    Università – IVC 2010 – valori mensili – TIP 1,5% i.v.c. al 30% del TIP i.v.c. al 50% del TIP
    Stipendi mensili (euro) 0,45% 0,75%
    valore mensile da aprile  2010 (euro) valore mensile da luglio 2010 (euro)
    Dirigente II Fascia 3.086,92 13,89 23,15
    Dirigente II fascia A Tempo Determ. 3.086,92 13,89 23,15
    Ex Ispettore Generale Re 3.086,92 13,89 23,15
    Ex Direttore Divisione Re 3.086,92 13,89 23,15
    Posizione Economica Ep7 2.837,48 12,77 21,28
    Posizione Economica Ep6 2.725,27 12,26 20,44
    Posizione Economica Ep5 2.617,89 11,78 19,63
    Posizione Economica Ep4 2.502,09 11,26 18,77
    Posizione Economica Ep3 2.312,36 10,41 17,34
    Posizione Economica Ep2 2.183,91 9,83 16,38
    Posizione Economica Ep1 2.048,38 9,22 15,36
    Professore Incaricato Esterno 2.183,91 9,83 16,38
    Professore Incaricato Interno 869,83 3,91 6,52
    Posizione Economica D7 2.320,60 10,44 17,40
    Posizione Economica D6 2.236,60 10,06 16,77
    Posizione Economica D5 2.155,91 9,70 16,17
    Posizione Economica D4 2.078,90 9,36 15,59
    Posizione Economica D3 1.974,59 8,89 14,81
    Posizione Economica D2 1.889,05 8,50 14,17
    Posizione Economica D1 1.814,99 8,17 13,61
    Posizione Economica C7 1.918,81 8,63 14,39
    Posizione Economica C6 1.856,01 8,35 13,92
    Posizione Economica C5 1.795,44 8,08 13,47
    Posizione Economica C4 1.737,25 7,82 13,03
    Posizione Economica C3 1.649,02 7,42 12,37
    Posizione Economica C2 1.582,76 7,12 11,87
    Posizione Economica C1 1.551,25 6,98 11,63
    Posizione Economica B6 1.704,48 7,67 12,78
    Posizione Economica B5 1.638,65 7,37 12,29
    Posizione Economica B4 1.575,59 7,09 11,82
    Posizione Economica B3 1.505,79 6,78 11,29
    Posizione Economica B2 1.439,25 6,48 10,79
    Posizione Economica B1 1.350,12 6,08 10,13
    Collaboratore Ed Esperto Linguistico (Cel) 1.207,41 5,43 9,06
    N.B: – Per i dirigenti lo stipendio è fermo all’1.1.2005 (biennio 2004-2005)
    – Per il personale da B a EP lo stipendio è aggiornato al 1°.01.2009 (biennio 2008-2009)
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  • DDL GELMINI RICERCATORI IN MOBILITAZIONE

    Roma, 1° aprile 2010 – Prot. 47

    Come è a tutti noto il DDL Gelmini sull’Università è all’esame del Senato e nei prossimi giorni verranno esaminati gli emendamenti, proposti da più parti e con vari obiettivi.

    Intanto, come era prevedibile, una vera e propria “bagarre” si sta sviluppando all’interno dei nostri atenei.

    A determinarla sono le giustificate iniziative dei ricercatori universitari, che stanno attivandosi in tutto il Paese con forme di protesta.

    Già si anticipano una serie di complicazioni nelle attività didattiche e forti disagi a studenti e famiglie per indisponibilità dei ricercatori alle attività finora rese a titolo volontario, con conseguente impossibilità per gli Atenei di attivare corsi di laurea, esami di laurea, attività didattiche non obbligatorie per legge etc.

    Nelle audizioni parlamentari e negli incontri con il MIUR abbiamo, come UIL e insieme a tutte le rappresentanze sindacali del settore, ammonito sulla insufficienza della proposta di riforma nel punto nodale dei nuovi assetti, in particolare in materia di stato giuridico della docenza e del ruolo dei ricercatori.

    Nello scorso mese di gennaio questa Segreteria Nazionale ha espresso la richiesta di una “correzione radicale delle scelte, soprattutto su due terreni: precariato e ricercatori”: istanza che oggi non possiamo che riconfermare, alla luce della protesta e della forte mobilitazione dei ricercatori universitari.

    Va riconosciuta la terza fascia docente con diritti e doveri; e se invece si vuole passare ad un modello strutturato su due fasce, occorre intanto esplicitarlo. E’ comunque necessario un confronto serrato per individuare le soluzioni utili a riconoscere il lavoro svolto dal 1980 ad oggi.

    Non si può pensare di risolvere il “problema ricercatori” limitandosi a rinchiudere in un recinto blindato coloro che tengono in piedi una parte consistente dell’attività degli Atenei! La messa ad esaurimento di 25.000 ricercatori, docenti a tutti gli effetti, è un atto arbitrario che resterà nella storia della nostra Università come una delle pagine peggiori.

    In questo quadro, l’istituzione del ricercatore a T.D. nella forma prevista dal DDL costituirà un elemento oggettivo di conflitto, sia verso gli attuali ricercatori sia verso i precari.

    Come infatti da noi affermato in occasione delle – poche – audizioni parlamentari e degli – scarsi – incontri al MIUR, l’istituzione del ricercatore a T.D. come forma esclusiva, o quanto meno prevalente, di accesso alla carriera richiederebbe almeno due condizioni: a) il divieto di assumere in altra forma (mentre il DDL opera un’altra scelta, confermando per intero tutte le forme precarie esistenti, e assommando loro la nuova fattispecie di rapporto); b) un vincolo interno alla programmazione di Ateneo nel medio termine, che costringa gli Atenei ad un rapporto obbligato tra contratti a T.D. accesi e previsioni di reclutamento (indicativamente, almeno 2 a 1).

    Dal punto di vista politico consideriamo sbagliata ed irresponsabile la decisione di non affrontare in alcun modo un nodo esplosivo e delicatissimo come il reclutamento dei giovani, ovvero la decisione di non intervenire in alcun modo sul disordine attuale del mercato del lavoro universitario, sommando problemi vecchi a nuovi.

    Scelta ancor più errata se inquadrata alla luce del quadro di attuazione del piano di reclutamento già previsto dal piano Mussi, ovvero con una platea di possibili reclutandi – già insufficiente – ridotta della metà.

    Per il personale docente, ivi inclusi i ricercatori delle facoltà di medicina, si ritiene imperativa la perequazione alle voci stipendiali dei pari grado della sanità, fatte salve tutte le indennità aggiuntive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria.

    La Segreteria Nazionale

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