Day 16:19

  • Equiparazione anzianità tempo determinato ai fini della maturazione delle ferie

    Cagliari, 22 dicembre 2009
    Al Direttore Amministrativo
    e p.c. Al Magnifico Rettore
    Al Dirigente per la gestione amministrativa del personale
    A tutto il personale
    Università degli Studi
    CAGLIARI

    Oggetto: equiparazione anzianità TD ai fini della maturazione delle ferie
    Facendo seguito alla nota del D.A. (prot. 12957/2009) sul tema in oggetto, nella quale si sostiene l’impossibilità di valutare l’anzianità di servizio accumulata con contratto a termine ai fini della maturazione, dopo il triennio, di ulteriori due giornate di ferie all’anno (ex art. 28 comma 4 CCNL Università), si segnalano le seguenti novità giurisprudenziali.
    Il tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, con la sentenza n. 4148, depositata il 9 novembre 2009 (giudice Paliaga), ha applicato direttamente le disposizioni contenute nella direttiva Ue 1999/70 (a cui fa riferimento la normativa italiana sul contratto a termine) e ha accolto la richiesta di una dipendente di un ente di ricerca che – assunta a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico dopo alcuni contratti a termine – aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità pregressa.
    Secondo il tribunale di Torino è doveroso il riconoscimento dell’anzianità maturata con rapporto di lavoro a termine, perché altrimenti si andrebbe contro il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stabilito dalla clausola 4 dell’accordo quadro recepito con la direttiva Ue 1999/70 sul contratto a tempo determinato. Questa clausola fissa il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. In particolare, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità
    siano giustificati da motivazioni oggettive.
    Si ribadisce, inoltre, che dal combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 2 e 28 comma 4 del CCNL Università risulta chiaramente che l’anzianità utile (tre anni) alla maturazione di ulteriori due giorni di ferie annuali può derivare indifferentemente da un rapporto di lavoro a termine o indeterminato.
    Proprio questo ateneo ha già applicato il CCNL nel senso indicato, in occasione delle ultime progressioni orizzontali. Infatti, ai fini dell’accesso alle progressioni economiche è stato considerato utile il servizio svolto a tempo determinato. Lo stesso regolamento adottato da questo ateneo per la disciplina delle progressioni verticali prevede, in coerenza col CCNL, il riconoscimento del servizio prestato a tempo determinato ai fini della maturazione
    dell’anzianità necessaria.

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle illuminanti pronunce giurisprudenziali in materia, non valutare il servizio a tempo determinato ai fini della maturazione dei due giorni aggiuntivi di ferie annuali, appare:
    • in contrasto col CCNL Università;
    • non coerente con le decisioni assunte da questa amministrazione in tema di progressioni orizzontali e verticali;
    • in contrasto col divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stabilito dalla clausola 4 dell’accordo quadro recepito con la direttiva Ue 1999/70 sul contratto a tempo determinato.

    Al fine di evitare dispendiose vertenze legali, si invita la S.V. a disporre la rettifica della procedura di gestione ferie, con accredito a favore degli interessati dei giorni di ferie indebitamente non computati.

    Distinti saluti
    Giorgio Mancosu
    Segretario UIL di Ateneo

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