Dic 202013
 

È stata inviata nell’ottobre 2013 al Ministro dell’Università e costituisce un importante passo avanti verso la creazione dell’Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (ANPRePs)[1]: è la proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) sui “Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca”.

Il documento è l’esito di una consultazione pubblica telematica promossa ad aprile 2013 nell’intento di ottenere il più ampio consenso possibile delle comunità scientifiche. Ora i criteri proposti dovranno essere inseriti in un decreto ministeriale, dopo aver sentito l’ANVUR [2].

Premesse e istruzioni per l’uso
I requisiti identificati nel parere sono coerenti con i criteri di scientificità esposti nel manuale di Frascati, riconosciuti come standard a livello internazionale [3] e in linea con i precedenti pronunciamenti del CUN in tema di scientificità delle pubblicazioni.

Per tutti i prodotti, la validazione di scientificità presuppone il possesso di tutti i quattro requisiti individuati dall’Accademia Norvegese delle Scienze e delle lettere:

a) i risultati presentati devono avere caratteri di originalità;
b) i risultati devono essere presentati in una forma che ne consenta la verifica e/o il riuso in attività di ricerca;
c) la lingua utilizzata e la distribuzione devono consentire l’accessibilità della pubblicazione alla maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati;
d) la sede editoriale (rivista, collana, monografia, sito web) deve assicurare sistematicamente l’esistenza di una peer review esterna.

Le definizioni proposte non hanno l’obiettivo di formulare un giudizio sulla qualità scientifica delle pubblicazioni, bensì di individuare i requisiti minimi per l’inserimento di una pubblicazione nell’ANPRePs.

Gli elementi che determinano la scientificità di una pubblicazione
Per essere definita scientifica, una pubblicazione deve soddisfare contemporaneamente quattro requisiti:

a) essere un’esposizione argomentata e sistematica dei risultati o delle rielaborazioni originali di un lavoro di ricerca;
b) contenere riferimenti alle fonti bibliografiche e/o documentali;
c) riportare i risultati in una forma che ne consenta la verifica e/o il riutilizzo in altre attività di ricerca;
d) essere stata sottoposta a una procedura di revisione formalizzata ex ante e resa pubblica.

Una pubblicazione scientifica deve inoltre avere una diffusione che ne consenta il vaglio da parte della comunità scientifica. A tal fine, deve:

e) essere presente nelle biblioteche universitarie italiane e/o nelle principali biblioteche universitarie internazionali, oppure essere accessibile tramite infrastrutture elettroniche digitali;
f) essere scritta in una lingua che la renda fruibile alla maggior parte dei ricercatori potenzialmente  interessati.

Scientificità degli articoli in rivista
Un articolo può definirsi scientifico per il solo fatto di essere pubblicato in una rivista considerata scientifica. Per questo motivo, il CUN definisce ulteriori requisiti di scientificità delle riviste, relativi, in particolare, alla procedura di revisione per l’accettazione dei contributi.

Da un lato, essa dovrà essere formalizzata, resa pubblica ex ante e garantita da un Comitato scientifico composto da membri appartenenti in prevalenza al mondo della ricerca. Dall’altro lato, dovrà prevedere l’anonimato dei revisori, oppure adottare una procedura con la pre-pubblicazione  seguita dalla raccolta di pareri. Inoltre, la pubblicazione deve avere uscite regolari e gli articoli devono rispettare gli standard internazionali per l’indicizzazione, ossia contenere titolo, abstract e parole chiave in inglese.

Dovrà essere concesso un periodo di adeguamento alle riviste che, pur considerate scientifiche dalle comunità di riferimento, non soddisfano attualmente tutti i criteri stabiliti.

Scientificità delle altre pubblicazioni
Anche le pubblicazioni diverse dagli articoli su riviste devono rispettare criteri specifici, quali la presenza di un adeguato apparato bibliografico e di note, la pubblicazione in una sede che ne assicuri una congrua diffusione e una procedura di revisione formalizzata ex ante e pubblica garantita da un comitato scientifico.

Il documento del CUN prende, infine, in esame le diverse tipologie di pubblicazioni indicando, per ciascuna, i requisiti peculiari di scientificità. Ad esempio, la “Monografia” è una pubblicazione scientifica se è un’opera di consistente estensione e se si propone quale studio approfondito e caratterizzato da un approccio critico. La “Curatela” è una pubblicazione scientifica se è connotata da un impegno di ideazione e coordinamento che si manifesta almeno  in un’introduzione di carattere metodologico.

Sono infine indicati una serie di prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni  (come brevetti, disegni, performance, documenti audiovisivi) da inserire in un’apposita sezione: essi potranno essere censiti se saranno corredati da un’adeguata documentazione scritta.

A cura della Direzione per la Ricerca e il territorio


[1] Cfr. art. 3-bis, legge 9 gennaio 2009, n.1

[2] Cfr. art.3-ter, c. 2, legge 9 gennaio 2009, n.1

[3] Il «Manuale di Frascati» (Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development), è stato redatto per conto dell’ OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Nell’ultima edizione del 2002, si definisce la ricerca come «lavoro creativo svolto su base sistematica al fine di accrescere la conoscenza, inclusa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società», si precisano le nozioni di ricerca di base e applicata (punto 64) e si identificano dettagliatamente le attività che devono essere escluse dalle nozioni di ricerca e sviluppo (punto 66; punti 68-84).

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