{"id":560,"date":"2008-12-22T11:24:42","date_gmt":"2008-12-22T09:24:42","guid":{"rendered":"http:\/\/people.unica.it\/uilpa\/?p=560"},"modified":"2013-02-15T11:39:17","modified_gmt":"2013-02-15T10:39:17","slug":"normativa-pensionistica-esonero-e-trattenimento-in-servizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/2008\/12\/22\/normativa-pensionistica-esonero-e-trattenimento-in-servizio\/","title":{"rendered":"normativa pensionistica: esonero e trattenimento in servizio"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: small\">Nel prossimo CdA di Ateneo si discuter\u00e0 la &#8220;<strong>definizione dei criteri generali in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti prossimi al compimento dei limiti di et\u00e0 per il collocamento a riposo ai sensi dell&#8217;art. 72 della L. 133 del 06.08.2008<\/strong>&#8220;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">Ricordiamo il <a href=\"http:\/\/www.uilpa.it\/Documenti\/33-Approfondimenti\/ALLARMISMI%20INFONDATI%20SULLE%20PENSIONI%2029-9-08.doc\" target=\"_blank\">documento della Segreteria Nazionale UILPA UR Afam in merito<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito la portata delle norme di seguito indicate e ha fornito istruzioni applicative nella circolare n.10\/2008 &#8211; scaricabile da qui<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\"><a href=\"http:\/\/www.uilpa.it\/Documenti\/55-LP-Trattamento\/decretoorganizzazioni.pdf\" target=\"_blank\">il decreto  sulle ulteriori organizzazioni di volontariato che consentono l&#8217;elevazione del trattamento economico fino al 70% in caso di esonero preventivo dal servizio<\/a><\/span><\/p>\n<p><strong>Esonero dal servizio<\/strong><\/p>\n<p>Art. 72 L.133\/2008:<\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universit\u00e0, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche&#8217; gli enti di cui all&#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pu\u00f2 chiedere di essere <strong>esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianit\u00e0 massima contributiva di 40 anni.<\/strong> La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, <strong>entro il 1\u00b0 marzo di ciascun anno<\/strong> a condizione che entro l&#8217;anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianit\u00e0 contributivo richiesto e non e&#8217; revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">2. E&#8217; data facolt\u00e0 all&#8217;amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorit\u00e0 al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e&#8217; prevista una riduzione di organico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al <strong>cinquanta per cento di quello complessivamente goduto<\/strong>, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivit\u00e0 di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni <em>dalla data di entrata in vigore<\/em> del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e&#8217; elevata dal cinquanta al <strong>settanta per cento<\/strong>. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">4. All&#8217;atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di et\u00e0 il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">5. <strong>Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e&#8217; cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche<\/strong> di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societ\u00e0 e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e&#8217; consentito l&#8217;esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all&#8217;amministrazione di appartenenza.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><span style=\"font-size: small\">6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l&#8217;anno di cessazione dal servizio per limiti di et\u00e0 del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.<\/span><span style=\"font-family: Verdana\"><strong><a id=\"a16\" name=\"a16\"><\/a><a id=\"a16\" name=\"a16\"><\/a><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><strong>Trattenimento in servizio<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana\">L&#8217;art. 16 comma 1 del <\/span><span style=\"font-size: small;font-family: Verdana\">Dlgs 503\/92 (modificato dall&#8217;<\/span><span style=\"font-family: Verdana\">art. 72 comma 7 della L.133\/2008) prevede:<\/span><span style=\"font-family: Verdana\"><strong><a id=\"a16\" name=\"a16\"><br \/>\n<\/a><\/strong><br \/>\nE&#8217; in facolt\u00e0 dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di et\u00e0 per il collocamento a riposo per essi previsti.<\/span><span style=\"font-size: small;font-family: Verdana\"><strong>In tal caso e&#8217; data facolt\u00e0 all&#8217;amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell&#8217;efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all&#8217;amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di et\u00e0 per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel prossimo CdA di Ateneo si discuter\u00e0 la &#8220;definizione dei criteri generali in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti prossimi al compimento dei limiti di et\u00e0 per il collocamento a riposo ai sensi dell&#8217;art. 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