{"id":1487,"date":"2010-09-24T07:33:12","date_gmt":"2010-09-24T06:33:12","guid":{"rendered":"http:\/\/people.unica.it\/uilpa\/?p=1487"},"modified":"2010-09-24T07:33:12","modified_gmt":"2010-09-24T06:33:12","slug":"contratti-decentrati-al-capolinea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/2010\/09\/24\/contratti-decentrati-al-capolinea\/","title":{"rendered":"Contratti decentrati al capolinea"},"content":{"rendered":"<p>[Italia Oggi &#8211; 3.9.10]<\/p>\n<p>Gli effetti della legge 122\/2010. La contrattazione locale pu\u00f2 destinare le risorse ancora disponibili. P.a. e sindacati avranno margini di manovra molto ridotti<\/p>\n<p>La manovra economica depotenzia la contrattazione decentrata. La previsione contenuta nell&#8217;articolo 9, comma 1, della legge 122\/2010 limita notevolmente l&#8217;oggetto di quanto le amministrazioni, nella veste di datori, e i sindacati possono trattare, nelle materie residue soggette alla relazione della contrattazione. La disposizione, come noto, congela parte delle retribuzioni, disponendo che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non pu\u00f2 superare, in<br \/>\nogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l&#8217;anno 2010. Leggendo il comma 1 dell&#8217;articolo 9 in combinazione col successivo comma 2-bis, per effetto del quale sussiste non tanto un tetto individuale del salario accessorio, bens\u00ec un tetto per ente, si deve ritenere che il concetto di \u00abtrattamento ordinariamente spettante\u00bb comprenda la parte della retribuzione fissa e continuativa. In altre parole, la contrattazione decentrata non potr\u00e0 intervenire sulla retribuzione<br \/>\ntabellare (ma questa \u00e8 sempre stata materia riservata alla contrattazione nazionale), n\u00e9 su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico, come ad esempio retribuzione individuale di anzianit\u00e0, effetti di reinquadramenti fissati nel passato dalla contrattazione collettiva, l&#8217;indennit\u00e0 di comparto propria della realt\u00e0 di regioni ed enti locali e la posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali. La manovra, disponendo un generalizzato blocco della contrattazione collettiva, valevole tanto per quella nazionale, quanto per quella decentrata, e congelando le parti fisse e continuative delle retribuzioni dei singoli<br \/>\ndipendenti, priva le amministrazioni per il triennio 2011-2013 della possibilit\u00e0 di attivare progressioni economiche. Conseguentemente, la contrattazione decentrata, che tipicamente ha come oggetto la destinazione del fondo delle risorse decentrate costituito dall&#8217;ente, non potr\u00e0 occuparsi dell&#8217;eventuale destinazione alle progressioni orizzontali. La contrattazione, ancora, viene privata della possibilit\u00e0 di intervenire sulla destinazione del fondo, con riferimento alla previsione<br \/>\ncontenuta nell&#8217;articolo 9, comma 2-bis, della legge 122\/2010, ove si stabilisce che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l&#8217;ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale \u00e8 automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nella sostanza si introduce un obbligo discendente direttamente dalla legge di ridurre le risorse decentrate. Pertanto, spetta esclusivamente alle amministrazioni determinare l&#8217;ammontare della riduzione, nella fase della costituzione delle risorse. Ovviamente, ci\u00f2 finisce per circoscrivere gli spazi della contrattazione<br \/>\ndecentrata, la quale, nella sostanza, si limita a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere, cio\u00e8 ancora disponibili, dopo aver computato i valori delle progressioni economiche, dell&#8217;indennit\u00e0 di comparto, nonch\u00e9 delle indennit\u00e0 finalizzate a remunerare mansioni particolari o connesse a modalit\u00e0 di erogazione dei servizi (rischio, turno, reperibilit\u00e0, disagio, maneggio valori, particolari responsabilit\u00e0). Questa parte ancora disponibile, per altro, riguarda le sole risorse stabili,<br \/>\nquelle sulle quali \u00e8 possibile una reale contrattazione. Infatti, le risorse variabili sono per loro natura gi\u00e0 destinate dal contratto, ad esempio a incentivare progettisti, avvocati, gli uffici tributi per il recupero Ici, oppure al premio per i risultati individuali. Alla contrattazione, comunque, resta certamente la competenza a destinare, annualmente, le risorse ancora disponibili. Da questo punto di vista, il ruolo della contrattazione non risulta cancellato, ma solo ridimensionato dai nuovi<br \/>\nvincoli imposti dalla legge. Ancora, la contrattazione decentrata deve provvedere all&#8217;adeguamento dei contratti decentrati stipulati prima dell&#8217;entrata in vigore del dlgs 150\/2009 ai contenuti della riforma-Brunetta. Quello disposto, infatti, dall&#8217;articolo 65 del dlgs 150\/2009 \u00e8 un vero e proprio obbligo e non una semplice facolt\u00e0. La legge ha lasciato alle parti la possibilit\u00e0 di adeguare gradualmente le clausole incompatibili con la riforma, dando ben due anni di tempo agli enti locali.<br \/>\nMa, le clausole non adeguate non possono considerarsi applicabili. Prima di attuarle occorre attivare la contrattazione, che ha l&#8217;obbligo di eliminare gli elementi di contrasto, per sbloccarne cos\u00ec l&#8217;attuabilit\u00e0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[Italia Oggi &#8211; 3.9.10] Gli effetti della legge 122\/2010. La contrattazione locale pu\u00f2 destinare le risorse ancora disponibili. P.a. e sindacati avranno margini di manovra molto ridotti La manovra economica depotenzia la contrattazione decentrata. 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