{"id":1482,"date":"2010-09-24T07:25:11","date_gmt":"2010-09-24T06:25:11","guid":{"rendered":"http:\/\/people.unica.it\/uilpa\/?p=1482"},"modified":"2010-09-24T07:28:37","modified_gmt":"2010-09-24T06:28:37","slug":"concorsi-illegittimi-senza-mobilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/2010\/09\/24\/concorsi-illegittimi-senza-mobilita\/","title":{"rendered":"Concorsi illegittimi senza mobilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: small\"><em>Il bando per un concorso pubblico \u00e8                                      illegittimo se l&#8217;ente non ha attivato la                                      procedura di mobilit\u00e0 prevista dalla norma,                                      in quanto non si \u00e8 consentita agli                                      interessati, la presentazione delle                                      eventuali domande di trasferimento. <\/em><br \/>\nIl Consiglio di Stato, Sez. V, nella                                     <span style=\"color: #0000ff\"> <a href=\"http:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/DocumentiGA\/Consiglio%20di%20Stato\/Sezione%205\/2010\/201000379\/Provvedimenti\/201005830_11.XML\"> sentenza 18.08.2010 n. 5830<\/a><\/span>, ha                                      annullato un bando per la copertura di un                                      posto di funzionario amministrativo, bandito                                      da un&#8217;unione di comuni.<br \/>\nIl comma 1 dell&#8217;articolo 30 del dlgs n.                                      165\/2001, fissa il principio della mobilit\u00e0                                      volontaria a domanda, prevedendo che i posti                                      vacanti possono essere ricoperti con                                      cessione del contratto di lavoro da                                      dipendenti di altre amministrazioni                                      pubbliche, che richiedano il trasferimento.                                      \u00c8 necessario, comunque, che siano rese                                      pubbliche le disponibilit\u00e0 dei posti,                                      fissando preventivamente i criteri di                                      scelta.<br \/>\nIl comma 2-bis, introdotto dalla legge n.                                      43\/2005, stabilisce che le amministrazioni,                                      prima di espletare il concorso, devono                                      attivare le procedure di mobilit\u00e0 suddette,                                      e il trasferimento \u00e8 disposto nei limiti dei                                      posti vacanti, con inquadramento nell&#8217;area                                      funzionale e posizione economica                                      corrispondente a quella posseduta presso                                      l&#8217;amministrazione di provenienza.<br \/>\nLe disposizioni normative sono senz&#8217;altro                                      applicabili anche agli enti locali, in                                      quanto rientranti nell&#8217;ambito delle                                      disposizioni del decreto legislativo, e                                      impongono alle amministrazioni pubbliche di                                      avviare, prima dell&#8217;espletamento delle                                      procedure concorsuali, le procedure di                                      mobilit\u00e0.<br \/>\nCon propria sentenza, il Tar per l&#8217;Emilia                                      Romagna accoglieva il ricorso presentato da                                      una cittadina, considerando che la norma                                      obbligava ad avviare, preventivamente, le                                      procedure di mobilit\u00e0.<br \/>\nL&#8217;unione dei comuni presenta appello al                                      Consiglio di stato, per la riforma della                                      predetta sentenza, evidenziando l&#8217;autonomia                                      costituzionalmente riconosciuta agli enti                                      locali.<br \/>\nPer il Consiglio di stato l&#8217;appello \u00e8                                      infondato, in quanto l&#8217;interpretazione                                      letterale delle norme impone alle pubbliche                                      amministrazioni di avviare prima la mobilit\u00e0                                      e poi espletare le procedure concorsuali.                                      L&#8217;obbligo risponde all&#8217;interesse pubblico di                                      riduzione della spesa pubblica. Tale                                      previsione non lede l&#8217;autonomia delle                                      amministrazioni poich\u00e9, al fine della                                      copertura di un posto vacante, \u00e8 tenuta,                                      innanzitutto, ad avviare la procedura di                                      mobilit\u00e0, diretta ad accertare l&#8217;esistenza                                      di dipendenti pubblici gi\u00e0 in servizio, con                                      le necessarie professionalit\u00e0. Solo l&#8217;esito                                      infruttuoso della mobilit\u00e0 permette all&#8217;ente                                      di indire la procedura concorsuale.<br \/>\nPer i giudici di palazzo Spada, non pu\u00f2                                      accogliersi neppure quanto sostenuto                                      dall&#8217;appellante (che la procedura di                                      mobilit\u00e0 sarebbe relativa soltanto                                      all&#8217;immissione di dipendenti pubblici in                                      posizione di comando o di fuori ruolo) in                                      quanto, dalla corretta interpretazione della                                      norma si evidenzia che tali categorie hanno,                                      esclusivamente, una priorit\u00e0 rispetto agli                                      altri dipendenti che partecipano alla                                      mobilit\u00e0, ergo non si pu\u00f2 affermare che la                                      procedura sia riservata soltanto a questi                                      dipendenti.<br \/>\nLa norma, infine, non pu\u00f2 dirsi rispettata                                      con il semplice esame delle domande di                                      trasferimento presentate spontaneamente da                                      dipendenti pubblici, in quanto manca                                      l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo di rendere                                      pubbliche le disponibilit\u00e0 dei posti in                                      organico e la fissazione preventiva dei                                      criteri di scelta <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small\">(<span style=\"color: #0000ff\"><a href=\"http:\/\/www.ptpl.altervista.org\/news\/31082010_concorsi_illegittimi_senza_mibilita.pdf\">articolo ItaliaOggi                                      del 31.08.2010, pag. 27<\/a><\/span>).<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il bando per un concorso pubblico \u00e8 illegittimo se l&#8217;ente non ha attivato la procedura di mobilit\u00e0 prevista dalla norma, in quanto non si \u00e8 consentita agli interessati, la presentazione delle eventuali domande di trasferimento. 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