{"id":1426,"date":"2010-07-09T19:49:27","date_gmt":"2010-07-09T18:49:27","guid":{"rendered":"http:\/\/people.unica.it\/uilpa\/?p=1426"},"modified":"2010-07-10T12:08:55","modified_gmt":"2010-07-10T11:08:55","slug":"un-tetto-sul-tetto-agli-stipendi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/2010\/07\/09\/un-tetto-sul-tetto-agli-stipendi\/","title":{"rendered":"Un tetto sul tetto agli stipendi"},"content":{"rendered":"<div><strong><a href=\"http:\/\/people.unica.it\/uilpa\/iniziative\/cagliari-4-giugno-2010-stato-di-applicazione-della-riforma-brunetta-piu-ombre-che-luci\/interventi-e-atti-del-convegno\/\" target=\"_blank\">il tema trattato nell&#8217;articolo \u00e8 stato affrontato anche nel convegno UIL del 4 giugno 2010 &#8211; link ai video<\/a><br \/>\n<\/strong><\/div>\n<div id=\"documentDetails\">\n<p><a href=\"http:\/\/www.uilpa-ur.org\/universita\/2010\/2010_05_31_dl_20100531.pdf\" target=\"_blank\"><strong>TESTO DELLA MANOVRA<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Italia Oggi &#8211; ven.9 luglio 2010 &#8211; pag. 37<\/p>\n<p>di G.Panassidi &#8211; L.Olivieri<\/p>\n<p>La manovra introduce un tetto per il trattamento economico individuale dei dipendenti e dei dirigenti, con il <strong>vincolo per tutti di non superare, nei prossimi tre anni, la misura del trattamento in godimento nel 2010<\/strong> (art. 9, comma 1), e per i dirigenti, del limite del trattamento economico del precedente contratto, fatta sempre salva, per gli stipendi superiori a 90 mila euro, la decurtazione del 5%. Coerentemente con questo limite, il d.l. 78 prevede che, negli anni dal 2011 al 2013,<strong> le progressioni di carriera avranno effetti solo giuridici e non economici<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<p><strong>Il congelamento del trattamento economico individuale al 2010 \u00e8, fra i diversi vincoli introdotti, il pi\u00f9 difficile da comprendere, interpretare e applicare<\/strong>. La disposizione prevede testualmente: \u00abPer gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non pu superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell&#8217;anno 2010. La formulazione della norma \u00e8 dubbia e si presta a interpretazioni non univoche. Secondo la tesi pi\u00f9 gettonata, nella locuzione \u00abtrattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio\u00bb pare debbano essere incluse anche le componenti retributive collegate a una specifica prestazione (straordinario, reperibilit\u00e0, turnazione, riscbio, maneggio valori, ecc) e alla qualit\u00e0 della prestazione resa (risultato e premio di produttivit\u00e0). <strong>Questa interpretazione letterale del testo normativo presenta almeno due profili di sospetta illegittimit\u00e0 costituzionale<\/strong>. Innanzitutto, annulla l&#8217;autonomia organizzativa delle amministrazioni locali, garantita dalla Carta costituzionale, e di recente esaltata dalla riforma Brunetta con il rafforzamento dei poteri datoriali dei dirigenti.<\/p>\n<p>Se cos\u00ec stessero le cose, solo i dipendenti che hanno svolto straordinario, reperibilit\u00e0, turni, ecc nel 2010, potranno continuare negli anni successivi a rendere le stesse prestazioni, gli altri no, a meno di svolgerle senza la correlata remunerazione, in <strong>aperta violazione dell&#8217;articolo 36 della Costituzione<\/strong>. Non sarebbe, dunque, possibile sostituire, per esempio, l&#8217;economo, per l&#8217;impossibilit\u00e0 di erogare al nuovo incaricato l&#8217;indennit\u00e0 di maneggio valori di cui non aveva il godimento nel 2010. Ma non basta. <strong>Soltanto i dipendenti valutati \u00abmeritevoli\u00bb nel 2010, avrebbero interesse a continuare a essere produttivi fino al 2013. Gli altri no, perch\u00e9 il oro miglioramenti di performance resterebbero senza un riconoscimento economico<\/strong>. E gli esempi potrebbero continuare. \u00c8 palese, quindi, che, se la norma dovesse essere applicata in questo modo, verrebbero annullati significativi spazi di autonomia organizzativa, con effetti negativi: quindi, sulla qualit\u00e0 dei servizi e delle prestazioni.<\/p>\n<p>E&#8217; da aggiungere che gli enti locali non conseguirebbero risparmi di spesa, considerato che<strong> le eventuali economie non potrebbero essere acquisite al bilancio dell&#8217;ente, ma dovrebbero essere riversate nel fondo per il trattamento accessorio dell&#8217;anno successivo<\/strong>, per espressa previsione dei contratti di lavoro del personale delle categorie e dell&#8217;area della dirigenza, non modificati sul punto dal dl 78\/20 10.<\/p>\n<p>Una diversa interpretazione, logico sistematica della disposizione, potrebbe essere sufficiente, allora, a superare i dubbi esposti e potrebbe consentirne l&#8217;applicazione senza le ripercussioni sull&#8217;organizzazione di cui si \u00e8 fatto cenno.<\/p>\n<p>Secondo questa diversa tesi, nella locuzione \u00abtrattamento economico complessivo, ivi compreso, il trattamento accessorio\u00bb andrebbero incluse, mutuando i concetti dalla normativa pensionistica, solo le componenti (anche accessorie) fisse, continuative o ricorrenti, cio\u00e8 sia quelle che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione, come remunerazione per la normale attivit\u00e0 lavorativa svolta, sia quelle che ricompensano con compensi continuati o ricorrenti, la speciale mansione esercitata presso l&#8217;ente.<\/p>\n<p>Dovrebbero rientrare, quindi, nel concetto di stipendio in godimento, oltre al trattamento tabellare e alla retribuzione individuale di anzianit\u00e0, l&#8217;indennit\u00e0 di comparto, e la retribuzione di posizione per i dirigenti e le posizioni organizzative e le alte professionalit\u00e0; per i segretari comunali, l&#8217;indennit\u00e0 di posizione (ma non la sua maggiorazione o l&#8217;indennit\u00e0 di direzione),\u00a0 nonch\u00e9 le speciali indennit\u00e0 previste per gli appartenenti all&#8217;area di vigilanza o al personale docente e educativo.<\/p>\n<p>Al contrario, dovrebbero restare fuori dal calcolo le indennit\u00e0 di risultato e il premio di produttivit\u00e0, collegati alla qualit\u00e0 della prestazione resa, sia gli incentivi Merloni o per l&#8217;avvocatura, i diritti di rogito per i segretari comunali, le indennit\u00e0 di disagio, rischio, turnazione, per maneggio valori, di responsabilit\u00e0 di procedimento, ecc, che hanno natura di corrispettivo variabile e non continuativo.<\/p>\n<p>ll legislatore, in sede di conversione, dovrebbe fare chiarezza, come per numerosi altri aspetti. <strong>E&#8217; evidente che la soluzione migliore sarebbe lo stralcio della disposizione<\/strong>, o, almeno il riferimento del tetto al complesso delle retribuzioni corrisposte dall&#8217;ente e non a quelle del singolo dipendente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>il tema trattato nell&#8217;articolo \u00e8 stato affrontato anche nel convegno UIL del 4 giugno 2010 &#8211; link ai video TESTO DELLA MANOVRA Italia Oggi &#8211; ven.9 luglio 2010 &#8211; pag. 37 di G.Panassidi &#8211; L.Olivieri La [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":195,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[343,1007],"tags":[976,922,407,478,393,1084],"class_list":["post-1426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attualita","category-rassegna-stampa-2","tag-976","tag-accessorio","tag-blocco","tag-economica","tag-manovra","tag-stipendi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/195"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1426"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1437,"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1426\/revisions\/1437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/people.unica.it\/uilpa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}