Concorsi illegittimi senza mobilità

  • Il bando per un concorso pubblico è illegittimo se l’ente non ha attivato la procedura di mobilità prevista dalla norma, in quanto non si è consentita agli interessati, la presentazione delle eventuali domande di trasferimento.
    Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 18.08.2010 n. 5830, ha annullato un bando per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, bandito da un’unione di comuni.
    Il comma 1 dell’articolo 30 del dlgs n. 165/2001, fissa il principio della mobilità volontaria a domanda, prevedendo che i posti vacanti possono essere ricoperti con cessione del contratto di lavoro da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, che richiedano il trasferimento. È necessario, comunque, che siano rese pubbliche le disponibilità dei posti, fissando preventivamente i criteri di scelta.
    Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 43/2005, stabilisce che le amministrazioni, prima di espletare il concorso, devono attivare le procedure di mobilità suddette, e il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza.
    Le disposizioni normative sono senz’altro applicabili anche agli enti locali, in quanto rientranti nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo, e impongono alle amministrazioni pubbliche di avviare, prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, le procedure di mobilità.
    Con propria sentenza, il Tar per l’Emilia Romagna accoglieva il ricorso presentato da una cittadina, considerando che la norma obbligava ad avviare, preventivamente, le procedure di mobilità.
    L’unione dei comuni presenta appello al Consiglio di stato, per la riforma della predetta sentenza, evidenziando l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.
    Per il Consiglio di stato l’appello è infondato, in quanto l’interpretazione letterale delle norme impone alle pubbliche amministrazioni di avviare prima la mobilità e poi espletare le procedure concorsuali. L’obbligo risponde all’interesse pubblico di riduzione della spesa pubblica. Tale previsione non lede l’autonomia delle amministrazioni poiché, al fine della copertura di un posto vacante, è tenuta, innanzitutto, ad avviare la procedura di mobilità, diretta ad accertare l’esistenza di dipendenti pubblici già in servizio, con le necessarie professionalità. Solo l’esito infruttuoso della mobilità permette all’ente di indire la procedura concorsuale.
    Per i giudici di palazzo Spada, non può accogliersi neppure quanto sostenuto dall’appellante (che la procedura di mobilità sarebbe relativa soltanto all’immissione di dipendenti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo) in quanto, dalla corretta interpretazione della norma si evidenzia che tali categorie hanno, esclusivamente, una priorità rispetto agli altri dipendenti che partecipano alla mobilità, ergo non si può affermare che la procedura sia riservata soltanto a questi dipendenti.
    La norma, infine, non può dirsi rispettata con il semplice esame delle domande di trasferimento presentate spontaneamente da dipendenti pubblici, in quanto manca l’adempimento all’obbligo di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico e la fissazione preventiva dei criteri di scelta

    (articolo ItaliaOggi del 31.08.2010, pag. 27).