Novità sull’applicazione del Decreto Brunetta nelle Università

  • Nell’ultima delibera n. 9 dell’11/3/2010 la Ci.V.I.T esprime l’avviso “che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione” (previsti dall’art. 14 del DLGS n. 150/2009).  Organismi questi, vale la pena ricordare, che nello schema del Decreto Brunetta rappresentano un presupposto per rendere operativa la valutazione della performance e merito nelle amministrazioni pubbliche. La Ci.V.I.T precisa inoltre che “a decorrere dal 30 aprile 2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di valutazione” e che le Università sono “chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale” (vd. http://www.civit.it ).

    In sostanza, per ora nelle Università tutto come prima in materia di valutazione. Peraltro, i contenuti della delibera n. 9 dell’11/3/2010 appaiono del tutto estensibili agli EPR ed all’AFAM, comparti per i quali la UIL PA UR AFAM intende attivarsi per chiedere il blocco all’istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione, in analogia con quanto previsto per le Università.

    E’ opportuno sottolineare che delibera n. 9 dell’11/3/2010 effettua una serie di significative considerazioni e rilievi che, implicitamente, evidenziano tutte le difficoltà di applicazione del DLGS n. 150/2009 e che supportano su base giuridica l’orientamento a rimandare l’applicazione del Decreto Brunetta.

    In primo luogo, cominciano finalmente a trovare riscontri alcuni nostri rilievi sulle contraddizioni presenti nel Decreto Brunetta, laddove in particolare si prevede l’immediata applicazione di performance e merito al personale tecnico ed amministrativo di Università, EPR ed AFAM, mentre per docenti, ricercatori e tecnologi si deve attendere un successivo DPCM (ex art. 74, comma 4 del DLGS n. 150/2009). Rimandando l’istituzione degli Organismi indipendenti deputati alla valutazione di tutto il personale delle Università, la Ci.V.I.T. riconosce di fatto l’impossibilità a procedere a valutazioni a due tempi per il personale delle Università e, implicitamente a nostro giudizio, l’irrazionalità di misurare nelle istituzioni di alta formazione la performance partendo dal centralinista e non dal docente. Irrazionalità questa che avrebbe effetti pesantissimi anche negli EPR e nell’AFAM.

    Emergono poi in tutta evidenza gli appesantimenti burocratici e soprattutto normativi del DLGS n. 150/2009. Sempre nelle premesse, la Ci.V.I.T. considera che oltre al DPCM per docenti, ricercatori e tecnologi, per istituire gli Organismi indipendenti si deve comunque attendere uno o più DPCM  che definiscano il raccordo tra le attività della Ci.V.I.T. stessa e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione (ex. art. 13, comma 12, del DLGS n. 150/2009).

    Ancora, tra le premesse della delibera n. 9 dell’11/3/2010, la Ci.V.I.T. rileva da un lato che alle Università è riconosciuta autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 168/1989 in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione. Dall’altro, ricorda che è in corso il procedimento finalizzato all’insediamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ai sensi dell’articolo 2, comma 138, del decreto legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006). Queste due ultime osservazioni appaiono di estrema importanza, in quanto ricordano come l’applicazione del Decreto Brunetta deve considerare le specificità delle istituzione universitarie, garantite dalla Costituzione, e raccordarsi con l’attività affidata all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

    Quindi, ricapitolando: necessità di procedere all’emanazione di DPCM a cascata; appesantimenti burocratici; contraddizioni nella valutazione di performance e merito per i diversi profili del personale; difficoltà a definire modalità di raccordo con i preesistenti istituti di valutazione; potenziale lesione di norme di ordine costituzionale; assenza di considerazione delle specificità di Università, Ricerca ed AFAM e delle leggi che ne regolano il funzionamento; corretto funzionamento delle amministrazioni messo in discussione, nel miglior dei casi fortemente rallentato. Il tutto condito da una devastante demagogia contro i fannulloni, senza distinzioni di sorta. Più che una riforma del pubblico impiego, il Decreto Brunetta si sta rivelando un vero un proprio incubo: ingiusto nei contenuti, inapplicabile nella sostanza.

    La Segreteria Nazionale UIL PA UR AFAM