La vera storia delle indennità di responsabilità/funzione per cat. B e C

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    In considerazione della delicatezza e importanza dell’argomento, cercherò di limitarmi a ricostruire cronologicamente i fatti, lasciando al lettore qualsiasi commento.

    A differenza di tanti Atenei (da ultimo, quello di Sassari), l’Università di Cagliari non ha mai dato applicazione all’art. 91 comma 1 CCNL:

    ART. 91 – INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’

    (Art. 63 CCNL 9.8.2000)

    1. Le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.

    2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

    Le indennità di responsabilità attribuite al personale di cat. D, e distinte nel nostro Ateneo in cinque fasce da euro 1033 a euro 5165 /anno, sono istituite in base al comma 3 dello stesso art. 91:

    3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità – amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche – sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

    4. L’importo dell’indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di € 1.033 ed un massimo di € 5.165, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all’art. 75, comma 5.

    Da anni la parte sindacale chiede che sia data applicazione al contratto nazionale, nella parte in cui riconosce anche al personale B e C un’indennità di posizione/funzione.

    In proposito, ricordo le rivendicazioni avanzate dalla RSU di Ateneo, appena costituitasi nel 2007.

    All’amministrazione spetta l’individuazione delle posizioni e con la parte sindacale devono essere contrattati i criteri per correlare alle posizioni le indennità.

    Gennaio 2010: l’amministrazione sottopone alle OO.SS. una griglia di posizioni B, C e D non accoglibile. La parte sindacale chiede che l’amministrazione faccia un monitoraggio delle posizioni/funzioni dei B e dei C presenti in tutto l’Ateneo e predisponga una proposta molto più completa e articolata.

    Maggio 2010: il Direttore Amministrativo, vista la richiesta di parte sindacale, diffonde una circolare, propedeutica all’individuazione delle posizioni/funzioni del personale B, C e D.

    Dicembre 2010: seduta di contrattazione integrativa. Pur essendo trascorsi tanti mesi, l’amministrazione non ritiene ci siano le condizioni per istituire l’indennità ex art. 91 anche per i B e i C. L’amministrazione, più volte sollecitata dalla parte sindacale, ritiene che qualsiasi proposta rischierebbe di essere respinta, esponendo il Direttore Amministrativo agli attacchi dei sindacati.

    Gennaio 2011: il Direttore Amministrativo, con mail diffusa nella mailing list “Utenti”, afferma “per quanto riguarda infine la possibilità di estendere benefici al personale di categoria C e B, l’amministrazione ricorda che le OO. SS. hanno ritenuto di non poter contrattare i criteri generali per l’erogazione delle indennità, atto propedeutico per l’erogazione dell’indennità stessa.

    Siamo certi che il futuro saprà riservarci delle sorprese.

    Giorgio Mancosu