4. La gestione delle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’
affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi’ costituito:
a) nelle universita’, dai tutor coordinatori di cui all’articoli 11
comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono
incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori
didattici, designati dall’ufficio scolastico regionale tra i
dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni
scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli
studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e’ eletto
tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e’
rinnovabile una sola volta;