fabrizio mattana

Mar 262013
 

4. La gestione delle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’

affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi’ costituito:

a) nelle universita’, dai tutor coordinatori di cui all’articoli 11

comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono

incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori

didattici, designati dall’ufficio scolastico regionale tra i

dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni

scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli

studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e’ eletto

tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e’

rinnovabile una sola volta;

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