REGOLAMENTO D’ATENEONETIQUETTE | AUP GARR

 

 

Regolamento per l’uso della rete e della posta elettronica

(scarica in formato pdf)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica e telematica d’Ateneo e dei servizi che, tramite la stessa rete, è possibile ricevere o offrire all’interno o all’esterno dell’Università degli Studi di Cagliari.

2. La rete di Ateneo collega permanentemente le diverse sedi in cui si articola l’Ateneo. Essa è interconnessa alla rete Garr e, tramite quest’ultima, alla rete Internet. L’uso delle risorse e dei servizi  Internet tramite la rete d’Ateneo è pertanto subordinato al rispetto da parte degli utenti oltre che del presente regolamento, anche delle norme dettate dagli organi di governo del Garr in ordine all’accesso e all’utilizzo della stessa rete Garr.

3. Le norme relative all’uso della rete Garr emanate ed emanande dai responsabili della rete Garr fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 – Principi generali

1. L’Università degli Studi di Cagliari promuove l’utilizzo della rete d’Ateneo (e delle altre reti cui la stessa è interconnessa) quale strumento utile a perseguire le proprie finalità.

2. Gli utenti manifestano liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere violazioni alle norme generali e speciali civili, penali ed amministrative, nonché al presente regolamento, aderendo ad un principio di autodisciplina.

Art. 3 – Definizioni

Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associato:

Ateneo: l’Università degli Studi di Cagliari in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali.

Utenti: Tutti coloro che hanno accesso alla rete d’Ateneo alla luce del presente regolamento.

Rete d’Ateneo: L’insieme delle risorse che consentono il collegamento informatico e telematico tra le diverse sedi e stazioni di lavoro e l’accesso alle reti telematiche esterne.

Garr: Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca creato nel 1988 che opera sotto la direzione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MiUR).

Rete Garr: la rete italiana della ricerca, attualmente gestita dal Consortium GARR (Cnr, Enea, INFN, CRUI, etc.).

Rete Internet: La rete geografica basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.

Abuso: qualsivoglia violazione del presente regolamento o di altre discipline civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete.

Struttura: Articolazione istituzionale dell’Ateneo (Facoltà, Dipartimento, Centro, Direzione Amministrativa, Direzione o Ufficio speciale).

DRSI: Direzione per le Reti e Servizi Informatici (d’ora in poi Direzione competente).

Art. 4 – Soggetti che possono avere accesso alla rete d’Ateneo

1. Hanno diritto di accedere alla Rete d’Ateneo: i professori e i ricercatori dell’Ateneo, il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e socio-sanitario, gli studenti, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse post-dottorato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti ammessi a frequentare i dipartimenti con delibera degli stessi, i cultori di materie riconosciuti secondo le vigenti disposizioni, i componenti degli organi dell’Ateneo, ancorché non dipendenti.

2. Possono accedere alla rete per il periodo di tempo necessario all’espletamento dei loro compiti all’interno dell’Ateneo: i Professori a contratto, i visiting Professors, i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali svolte dall’Ateneo.

3. L’accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle risorse.

4. La Direzione competente può regolamentare l’accesso di determinate categorie per motivi tecnici e per il tempo strettamente necessario alle attività da svolgere.

5. La Direzione competente può, dietro richiesta degli utenti o per decisione propria, al fine di conseguire l’obiettivo di assicurare il miglior funzionamento delle risorse disponibili, proporre appositi regolamenti di carattere operativo da sottoporre all’approvazione degli organi accademici competenti.

Art. 5 – Modalità di accesso alla rete

1. Al fine di ottenere l’accesso alla rete di Ateneo, l’utente deve inoltrare domanda alla Direzione competente o direttamente alle Strutture, qualora alle stesse siano stati assegnati degli indirizzi IP pubblici. Le Strutture comunicheranno alla Direzione competente i nominativi degli utilizzatori degli indirizzi IP pubblici assegnati in autonomia.

2. L’utente ottiene l’accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.

3. L’utente che ottiene l’accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.

4. Qualsiasi accesso alla rete viene associato ad un persona fisica cui imputare le attività svolte.

5. L’accesso alla rete in modalità wireless sarà regolamentato da apposito regolamento, che integrerà le presenti norme.

Art. 6 – Servizi di base e servizi particolari

1. La Direzione competente rende disponibile i seguenti servizi:

– posta elettronica con dominio unica.it, e amm.unica.it, con filtro antispam

– dns

– blog

– mailing list

– servizi web istituzionali

2. Per accedere ai servizi è sufficiente l’inoltro della richiesta alla Direzione competente da parte dei Responsabili delle Strutture, dei docenti e dei ricercatori, dei componenti degli organi accademici, dei Rappresentanti delle Associazioni studentesche e del personale riconosciute dall’Ateneo, dei Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali presenti in Ateneo e della Rappresentanza sindacale unitaria, del personale non docente per la posta elettronica e le mailing list. L’attivazione avverrà previa verifica tecnica.

3. Servizi attivati e gestiti direttamente dalle Strutture (quali sottodomini, blog, bacheche elettroniche, servizi legati all’attività didattica e di ricerca), potranno essere richiesti ai responsabili delle Strutture. La gestione delle attrezzature e dei servizi applicativi in carico alle singole Strutture dovrà  però essere affidata a personale esperto e qualificato operante all’interno della Struttura sotto la supervisione del responsabile della Struttura. Tale personale sarà tenuto a collaborare con la Direzione competente al fine di garantire il rispetto delle norme e un coordinamento efficiente ed efficace, ed in modo da assicurare politiche unitarie di gestione e di sicurezza e non causare disservizi alla rete d’ateneo.

4. Colui che richiede l’attivazione del servizio dichiarerà per iscritto di impegnarsi a rispettare il presente regolamento e di assumersi la responsabilità degli abusi che possono essere commessi, anche da terzi non utenti, attraverso detti servizi.

5. I servizi che risultano non utilizzati per oltre 12 mesi, previa comunicazione a colui che ha richiesto il servizio, saranno disattivati.

Art. 7 – Liste di utenti

1. In osservanza di quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di tutelare la riservatezza degli utenti e la libertà e segretezza della corrispondenza, sono predisposte una serie di liste, distinte per oggetto, l’iscrizione alle quali vale come manifestazione di assenso alla ricezione di e-mail del tipo in ciascuna contemplato. Le liste di cui al comma seguente sono organizzate dalla Direzione competente. Per l’invio di messaggi alle suddette liste il mittente dovrà indirizzare la e-mail a nomelista@unica.it

2. In particolare, sono attive le seguenti liste chiuse:

a) una lista moderata, utenti@unica.it, avente ad oggetto le comunicazioni istituzionali provenienti dagli Organi accademici, dai Responsabili delle strutture e dai gestori del servizio a tutti gli utenti: ad essa sono iscritti d’ufficio tutti gli utenti, senza possibilità di cancellazione. I Responsabili delle strutture che gestiscono i sottodomini di posta elettronica trasmettono alla Direzione competente l’elenco degli indirizzi attivi al fine di permettere l’iscrizione alla lista.

b) una lista accademia@unica.it, avente ad oggetto le comunicazioni inerenti gli annunci su convegni, seminari ed attività accademiche in generale. L’iscrizione è libera, ed è rimessa alla volontà ed iniziativa di ciascun utente, che potrà cancellarsi in ogni momento.

c) una lista sindacato@unica.it, avente ad oggetto le comunicazioni di carattere sindacale. L’iscrizione è libera, ed è rimessa alla volontà ed iniziativa di ciascun utente, che potrà cancellarsi in ogni momento.

d) una lista notizie@unica.it, avente ad oggetto le informazioni non rientranti esplicitamente nelle tematiche delle liste precedenti che gli utenti intendano diffondere ritenendole di interesse per la comunità universitaria.Le comunicazioni inviate alle liste suindicate non potranno superare la dimensione massima stabilita dalla Direzione competente.

3. Sono inoltre attive liste aperte con accesso via www o tramite client di posta elettronica con supporto newserver, ad accesso esclusivo dai computer della rete UNICA, mediante le quali ogni utente può, in autonomia, mandare e-mail su specifici gruppi tematici. La ricezione dei messaggi avviene esclusivamente mediante collegamento ad una pagina web specifica, o configurando appositamente da parte dell’utente il client per la posta elettronica.

4. L’elenco delle liste e delle sottoliste alle quali è possibile iscriversi è pubblicato sul sito unica.it

Art. 8 – Attività vietate

1. È vietato usare la rete:

a) in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;

b) in modo difforme dalle regolamentazioni dettate dai responsabili della rete Garr;

c) in modo difforme da quanto previsto dalle norme penali, civili e amministrative generali e specifiche in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete;

d) per scopi incompatibili con le finalità e con l’attività istituzionale dell’Ateneo così come stabilito nello Statuto dell’Università;

e) per conseguire l’accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all’Ateneo;

f) per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;

g) per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l’utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti ai sensi delle norme Garr e Netiquette;

h) per attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori) in misura anomala, ai sensi delle norme Garr e Netiquette;

i) per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, etc.);

l) per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno.m) per la connessione di apparati di rete (es. hub, switch, router, access point wireless, firewall, etc.) non autorizzati dalla Direzione competente, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3.

2. È inoltre vietato usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi.

3. È altresì vietato cedere le credenziali (nome utente e password) per l’accesso ai servizi a terzi.

4. E’ vietato infine effettuare nelle Strutture i cablaggi per il collegamento alla Rete d’Ateneo senza l’autorizzazione della Direzione competente.

Art. 9 – Sanzioni

1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminati i seguenti provvedimenti:

a) il richiamo verbale o via e-mail al corretto utilizzo della rete;

b) il richiamo scritto al corretto utilizzo della rete;

c) la sospensione dall’accesso alla rete da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi;

d) l’esclusione definitiva dall’uso della rete.

2. Le sanzioni sono comminate dal Rettore.

3. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo nel ritardo dell’azione sanzionatoria, il Rettore, in via provvisoria e di urgenza, in deroga all’art. seguente, può ordinare alla Direzione competente l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso, adottando le necessarie misure per impedire che l’abuso venga portato ad ulteriori conseguenze.

4. Nel caso b dell’articolo 8 e a seguito di segnalazione da parte dei gestori della rete GARR, la Direzione competente è autorizzata alla immediata sospensione dell’accesso senza preavviso.

5. Nei casi c, e, f, g, i, m dell’articolo 8 la Direzione competente è autorizzata alla immediata sospensione dell’accesso senza preavviso, dandone successivamente comunicazione al Rettore

Art. 10 – Procedure

1. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla Direzione competente violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.

2. Se la Direzione competente ritiene infondata la segnalazione ne dà comunicazione motivata all’autore.

3. Se la Direzione competente ritiene che la segnalazione sia fondata invita l’utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni.

4. Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, la Direzione competente archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all’autore della segnalazione.

5. Se la Direzione competente accerta l’esistenza dell’abuso, inoltra la pratica al Rettore, il quale commina le sanzioni previste all’articolo precedente motivando la decisione.

6. La decisione viene comunicata senza ritardo alle parti.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

1. L’iscrizione alle liste di cui all’art. 7, primo comma, lett. b) e c), avverrà, al momento della creazione, d’ufficio per  tutti gli utenti, che saranno informati dell’iscrizione tramite e-mail. A partire dall’avvenuta iscrizione ciascun utente potrà comunque cancellarsi, fatta salva, per il futuro, la possibilità di reiscriversi. La cancellazione non ha effetto per le comunicazioni istituzionali.

2. Al fine di assicurare politiche unitarie di gestione e sicurezza, le apparecchiature di rete  di tipo switch e access point wireless, acquistate in  autonomia dalle Strutture, per  poter essere collegate alla rete di Ateneo  dovranno essere rispondenti alle specifiche di quanto già in esercizio. Tali specifiche potranno essere richieste alla Direzione competente.

3. Le strutture, nel realizzare e gestire in autonomia eventuali risorse non direttamente connesse alla rete d’Ateneo (laboratori, reti di test, progetti specifici), non dovranno arrecare alcun disservizio, di natura tecnica o di sicurezza,  ad altri utenti o alla rete d’Ateneo.

4. Fanno parte integrante del presente regolamento e sono allegate allo stesso:

N E T I Q U E T T E
Etica e norme di buon uso dei servizi di rete

Fra gli utenti  dei servizi telematici di rete,  prima fra tutte la rete Internet,  ed in particolare fra i lettori dei servizi di “news” Usenet,  si sono  sviluppati nel corso  del tempo una  serie di “tradizioni” e di “principi  di buon  comportamento”  (galateo)  che vanno collettivamente sotto  il nome di “netiquette”.  Tenendo ben a mente  che la entita’ che fornisce l’accesso ai servizi di rete (provider, istututuzione pubblica, datore di lavoro, etc.)  puo’ regolamentare in  modo ancora piu’ preciso i doveri  dei  propri utente,  riportiamo in  questo documento  un breve sunto dei  principi fondamentali della  “netiquette”,  a cui  tutti sono tenuti ad adeguarsi.

1 Quando si arriva in un nuovo newsgroup o in una nuova lista di distribuzione  via  posta  elettronica,  e’ bene  leggere i  messaggi che vi circolano per almeno due settimane prima di inviare propri messaggi in giro per il mondo: in tale modo ci si rende conto dell’argomento e del metodo con cui lo si tratta in tale comunita’.

2 Se si manda un messaggio, e’ bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e diretto il problema.

3 Non  divagare  rispetto all’argomento  del  newsgroup o della lista di distribuzione.

4 Se si risponde ad un messaggio,  evidenziare i passaggi  rilevanti del messaggio  originario,  allo  scopo di  facilitare la  comprensione da parte di coloro che non lo hanno letto,  ma non riportare mai sistematicamente l’intero messaggio originale.

5 Non  condurre “guerre di opinione”  sulla  rete a  colpi di messaggi e contromessaggi:  se  ci sono diatribe personali,  e’ meglio risolverle via posta elettronica in corrispondenza privata tra gli interssati.

6 Non pubblicare mai, senza l’esplicito permesso dell’autore,  il contenuto di messaggi di posta elettronica.

7 Non pubblicare messaggi stupidi  o che semplicemente prendono le parti dell’uno o  dell’altro fra  i contendenti in una discussione.  Leggere sempre  le  FAQ  (Frequently  Asked Questions)  relative all’argomento trattato prima di inviare nuove domande.

8 Non  inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano stati sollecitati in modo esplicito.

9 Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali.  Chi scrive, e’ comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettivita’.

Alle regole precedenti, vanno aggiunti altri criteri che derivano direttamente dal buon senso:

A La rete  e’ utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha tempo  per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e dunque non di interesse generale.

B Qualunque  attivita’ che  appesantisca il traffico sulla rete,  quale per  esempio  il trasferimento  di  archivi voluminosi,  deteriora il rendimento   complessivo  della  rete.   Si  raccomanda  pertanto  di effettuare  queste  operazioni in  orari diversi da quelli di massima operativita’  (per esempio di notte),  tenendo presenti le eventuali differenze di fuso orario.

C Vi sono sulla rete una serie di siti server (file server) che contengono  in  copia aggiornata documentazione,  software ed altri oggetti disponibili sulla rete.  Informatevi preventivamente  su quale sia il nodo  server  piu’ accessibile per  voi.  Se  un file  e’ disponibile su di esso o localmente, non vi e’ alcuna ragione per prenderlo dalla rete,  impegnando inutilmente  la linea e impiegando un tempo sicuramente maggiore per il trasferimento.

D Il software reperibile sulla rete puo’ essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura.  Leggere sempre  attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o re-distribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma.

  E Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali:

– violare la sicurezza di archivi e computers della rete;

– violare  la privacy  di altri utenti della rete,  leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata;

– compromettere il funzionamento della  rete  e  degli apparecchi che la  costituiscono   con   programmi   (virus,  trojan horses, ecc.) costruiti appositamente;

costituiscono dei  veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili dalla legge.

ACCEPTABLE USE POLICY GARR

Versione approvata dal CDA GARR del 6 novembre 2017

  1. La Rete Italiana dell’Università e della Ricerca, denominata comunemente “Rete GARR”, si fonda su progetti di collaborazione di ricerca ed accademica tra le Università, le Scuole e gli Enti di Ricerca pubblici italiani. Di conseguenza il servizio di Rete GARR e gli altri servizi ad esso correlati, sono destinati principalmente alla comunità che afferisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Esiste tuttavia la possibilità di estensione del servizio stesso anche ad altre realtà, quali quelle afferenti ad altri Ministeri che abbiano una Convenzione specifica con il Consortium GARR, oppure realtà che svolgono attività di ricerca in Italia, specialmente, ma non esclusivamente, in caso di organismi “no-profit” impegnati in collaborazioni con la comunità afferente al MIUR. L’utilizzo della Rete e dei suoi servizi è comunque soggetto al rispetto delle Acceptable Use Policy (AUP) da parte di tutti gli utenti GARR.
  2. Il “Servizio di Rete GARR”, definito brevemente in seguito come “Rete GARR”, è costituito dall’insieme dei servizi di collegamento telematico, dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi, di storage, di calcolo e di tutti quegli strumenti di interoperabilità (operati direttamente o per conto del Consortium GARR) che permettono ai soggetti autorizzati ad accedere alla Rete di comunicare tra di loro (Rete GARR nazionale).
    Costituiscono parte integrante della Rete GARR anche i collegamenti e servizi telematici che permettono la interconnessione tra la Rete GARR nazionale e le altre reti.
  3. Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività:
    • fornire a soggetti non autorizzati all’accesso alla Rete GARR il servizio di connettività di rete o altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonchè permettere il transito di dati e/o informazioni sulla Rete GARR tra due soggetti entrambi non autorizzati all’accesso sulla Rete GARR (third party routing);
    • utilizzare servizi o risorse di Rete, storage o calcolo, collegare apparecchiature o servizi o software alla Rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla Rete GARR e su quelle ad essa collegate;
    • creare o trasmettere o immagazzinare (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo;
    • trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (“spamming”), nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;
    • danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l’intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password), chiavi crittografiche riservate e ogni altro “dato personale” come definito dalle leggi sulla protezione della privacy;
    • usare le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal GARR per fini principalmente commerciali quando non siano residuali rispetto alle attività istituzionali;
    • svolgere sulla Rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonchè dai regolamenti e dalle consuetudini (“Netiquette”) di utilizzo delle reti e dei servizi di Rete cui si fa accesso.
  4. La responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la Rete ed i suoi servizi è delle persone che li producono e diffondono. Nel caso di persone che non hanno raggiunto la maggiore età, la responsabilità può coinvolgere anche le persone che la legge indica come tutori dell’attività dei minori.
  5. I soggetti autorizzati (S.A.) all’accesso alla Rete GARR, definiti nel documento “Regole di accesso alla Rete GARR”, possono utilizzare la Rete ed i suoi servizi per tutte le proprie attività istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all’interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purchè l’utilizzo sia a fini istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all’accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento.
    Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla Rete (S.A.T.) potranno svolgere solo l’insieme delle attività indicate nell’autorizzazione.
    Il giudizio finale sulla ammissibilità di una attività sulla Rete GARR resta prerogativa degli Organismi Direttivi del Consortium GARR.
  6. Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla Rete GARR ed ai suoi servizi devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l’accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente, all’accesso alla Rete GARR.
    Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all’accesso alla Rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzate da questi in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto autorizzato con accesso alla Rete GARR.
  7. È responsabilità dei soggetti autorizzati all’accesso, anche temporaneo, alla Rete GARR di adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi della Rete GARR. Ogni soggetto con accesso alla Rete GARR deve inoltre portare a conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento.
  8. I soggetti autorizzati all’accesso, anche temporaneo, alla Rete GARR ed ai suoi servizi accettano esplicitamente che i loro nominativi (nome dell’Ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi Direttivi del Consortium GARR.
  9. In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della Rete e dei suoi servizi, gli Organismi Direttivi del Consortium GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della Rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell’accesso alla Rete GARR stessa.
  10. L’accesso alla Rete GARR ed ai suoi servizi è condizionato all’accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.