Regole Generali

 

Riconoscimento di abilità professionali.

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studi crediti formativi derivanti da conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è pari a 12.

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