Patent box: agevolazioni per i redditi da opere di ingegno

SIGABA-patentAl fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività immateriali nel territorio italiano, ma anche per evitare le pratiche di trasferimento della proprietà intellettuale all’estero, con la legge di stabilità 2015 il Governo ha introdotto ai commi 37-45 un regime opzionale che consente un’esenzione dall’imposta sul reddito delle società (IRES, generalmente applicata al 27,5%) e dalla tassa locale (IRAP, generalmente applicata al 3,9%) sul reddito derivante da immobilizzazioni immateriali: brevetti, know-how e altre proprietà intellettuali.

Grazie a questi commi, le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (il cosiddetto “patent box“), che concede a società residenti in Italia, ma anche alle stabili organizzazioni italiane non residenti in Italia, un’esenzione parziale sia dalle imposte sul reddito delle società (IRES) sia dall’imposta regionale (IRAP) sul reddito derivante dalla concessione in licenza o dallo sfruttamento diretto di beni immateriali.

Per accedere al Patent Box è necessario esercitare un’opzione che concede un’esenzione del 50% dei redditi attribuibili alle intellectual proprieties e che si applica a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; per gli esercizi 2015 e 2016 l’esenzione è limitata rispettivamente al 30% e al 40%. L’esenzione del 50% si applica a partire dal 2017 in poi. Nel caso di applicazione dell’agevolazione in oggetto, quindi, a regime l’aliquota fiscale effettiva applicata ai redditi derivanti da immobilizzazioni immateriali sarà ridotta al 15,7% (13,75% IRES e 1,95% IRAP).

Il D.L. n. 3 del 2015 (art. 5) include i marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale; il D.L. inoltre amplia il campo di applicazione del patent box alle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing e con le società del gruppo.

La legge di stabilità 2016 (comma 148) sostituisce l’espressione: “opere dell’ingegno” con: “software protetto da copyright“. Si prevede inoltre che qualora più beni tra quelli indicati (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

L’opzione vale per cinque esercizi sociali, è irrevocabile e rinnovabile. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un accordo con l’amministrazione finanziaria (ruling internazionale). L’agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati. In tal caso il reddito agevolabile può essere aumentato fino al 30% dei costi sostenuti dai predetti enti o imprese.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi sostenuti per produrre il bene.

Fonte: Camera.it