Proprietà industriale, in vigore il decreto che semplifica le procedure

È entrato in vigore il 10 marzo 2010 il decreto del ministero dello Sviluppo economico contenente il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale. L’obiettivo è di offrire agli utenti procedure agevolate nell’ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, garantendo maggiore tutela e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale. Il Codice della proprietà industriale è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo 30 del 10 febbraio 2005. Riguarda brevetti per invenzione, marchi e altri segni distintivi, regolando l’oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti per ottenerlo, gli effetti della tutela, la durata, i diritti e gli oneri a essa connessi. Favorisce, pertanto, il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini e potenzia la competitività del sistema. Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell’attività svolta dai consulenti in proprietà industriale. Introduce novità e modalità semplificate sulle domande di brevettazione nazionale, sui brevetti europei ed internazionali, sui marchi.

Domande nazionali di brevetto
Il deposito può avvenire nelle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato oppure, tramite servizio postale, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm).È prevista la possibilità di depositare nella sede dell’Uibm le risposte ai rilievi formulati dall’Uibm stesso secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione (Uibm). L’integrazione spontanea della domanda può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall’Uibm la comunicazione della necessità di provvedere all’integrazione. La traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande di deposito, alle istanze e ai ricorsi notificati può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario, facendo salva, però, la facoltà dell’Uibm di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale. Per agevolare le richieste dell’utenza, sono specificati gli elementi che devono essere presenti nelle domande e negli allegati.

Fonte: ministero dello Sviluppo economico.