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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL SETTORE DI FRANCESE
2023/2024

 

I. PREAMBOLO

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento didattico disciplina le modalità di funzionamento  del Settore  di  Francese della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti regolamentari.

Tale regolamento è conforme al Regolamento didattico di Ateneo (https://web.unica.it/unica/protected/13759/0/def/ref/DOC13758/), al Regolamento didattico di ogni singolo Corso di Studio (CdS) nel quale è impartito l’insegnamento di lingua francese (https://web.unica.it/unica/protected/421621/0/def/ref/DOC421620/; https://web.unica.it/unica/protected/322780/0/def/ref/DOC322779/). 

Art. 2 – Compiti del Settore

Il settore di Francese si occupa del coordinamento e dell’organizzazione della propria attività didattica conformemente alle disposizioni regolamentari della  Facoltà da cui dipende.  Sempre in collaborazione con la facoltà, il settore di Francese fornisce le competenze e le abilità necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dai corsi di studio.

Art. 3 – Atti del settore

I componenti del settore di Francese si riuniscono periodicamente per discutere sulle attività didattiche da assicurare durante l’anno accademico.

Art. 4 – Articolazioni del settore

Il settore di Francese garantisce attività didattica per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale.

Oltre alle esercitazioni di lingua, erogate dai collaboratori ed esperti linguistici (d’ora in  avanti CEL), le lezioni di linguistica sono impartite dai docenti titolari in conformità del calendario pubblicato sul sito della Facoltà.

II. REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 5 – Ammissione al primo anno

Per l’ammissione al primo anno di laurea triennale è necessario il superamento della verifica che sarà svolta in modalità on line mediante il test TOLC@CASA tipologia TOLC‐SU e verrà gestita tramite il CISIA Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’Accesso.

Art. 6 – Livelli d’ingresso richiesti al primo anno 

Il livello d’ingresso richiesto al primo anno per il settore di lingua francese per il corso di Lingue e culture per la mediazione linguistica (d’ora in avanti LCML) e del corso di Lingue e comunicazione (d’ora in avanti LCO) è A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (d’ora in avanti QCER).

Art. 7 – Ammissione agli anni successivi al primo

L’ammissione agli anni successivi al primo  avviene con superamento della prova dell’esame scritto e orale.

Art. 8 – Ammissione alla magistrale

Per l’ammissione alla specialistica o magistrale si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento didattico di Facoltà.

Art. 9 – Propedeuticità

Gli esami di lingua e le rispettive prove di competenze linguistiche devono essere sostenuti in ordine progressivo. Il primo anno di lingua francese è propedeutico al secondo e così via. Inoltre, la prova parziale scritta (d’ora in avanti PPS) di una annualità è propedeutica all’esame orale della stessa annualità, tranne nei casi in qui quest’ultima non è prevista. Gli devono necessariamente aver chiuso con l’esame dell’anno precedente per accedere alla prova parziale scritta dell’anno successivo (questo non vale per gli studenti che devono ancora sostenere la prova scritta del primo anno del triennio). 

La non osservanza di questo principio comporta l’annullamento della prova sostenuta. 

Art. 10 – Organizzazione didattica

I programmi di ciascuna annualità e di ciascun corso, riguardanti il settore di lingua francese, sono pubblicati sulle pagine personali dei docenti titolari, sul blog del settore (http://people.unica.it/ infra/) e su altri canali di comunicazione messi a disposizione dal settore di lingua francese.

Art. 11 – Organizzazione delle esercitazioni

L’organizzazione delle esercitazioni è d e c i s a  a l l ’ i n i z i o  d i  o g n i  a n n o  accademico sulla base del numero degli studenti. Essa può subire variazioni in funzione delle risorse disponibili e delle esigenze che dovessero manifestarsi.

Art. 12 – Frequenza monitorata

Con decisione del coordinamento di lingue straniere, del 7 luglio 2015, della Facoltà di Studi Umanistici – ex Lingue – integrata nei Regolamenti di ciascun corso di laurea è introdotta la frequenza monitorata delle esercitazioni di lingua francese.

La frequenza è monitorata attraverso le firme che lo studente dovrà apporre su un foglio a fine di ogni esercitazione.

La frequenza monitorata – non obbligatoria – permette allo studente, che totalizza il 70% delle presenze, di ottenere delle agevolazioni in sede di valutazione finale.

Non essendo obbligatoria, non sono ammessi certificati di malattia e/o di lavoro comprovanti l’impossibilità dello studente a frequentare fino al 70% delle esercitazioni.

Art. 13 – Metodologie di valutazione

Le metodologie di valutazione applicate dal settore di francese sono di due tipi: valutazione in itinere; valutazione finale.

Art. 14 – Valutazione in itinere

La valutazione in itinere si compone di Contrôles Continus (d’ora in avanti CC) e di Examens Blancs (d’ora in avanti EB).

I CC serviranno a testare le competenze e le conoscenze acquisite dallo studente nel corso di ciascun semestre e del lavoro svolto in classe e individualmente. 

I CC avranno durata di circa un’ora e verteranno esclusivamente sulla grammatica e le conoscenze lessicali delle unità didattiche e delle esercitazioni svolte in aula.

La valutazione dei CC sarà espressa in trentesimi. 

Il voto finale del CC sarà dato dalla media dei due CC sostenuti nel corso dell’anno accademico. 

È obbligatorio il sostenimento di entrambi i CC, previsti nel corso dell’anno accademico, e del superamento con voto positivo di entrambi per beneficiare dell’esonero previsto.

Il mancato svolgimento di uno dei CC o il non superamento di uno dei CC, a fronte del raggiungimento del 70% di presenze, non dà alcun beneficio allo studente. 

Il voto finale dei due CC (da sostenere obbligatoriamente entrambi e con esito positivo) sommato al 70% delle presenze dà diritto allo studente di usufruire di un esonero allo scritto per la parte delle conoscenze lessicali e grammaticali. 

Il voto finale della parte parziale scritta si otterrà dalla somma del voto globale del contrôle continu (CC), ottenuto dalla media dei due CC conseguiti nei due semestri, e del voto della PE diviso per due, fatto salvo che la PE riporti un voto non inferiore a 18/30. 

I CC hanno valenza pari a 4 appelli dal primo appello della sessione estiva fino all’appello di settembre compreso.

I CC si svolgono orientativamente prima delle vacanze di dicembre e prima del termine delle attività del secondo semestre. 

Gli EB sono una simulazione di fine corso dell’esame finale con durata di espletamento della prova parziale scritta e ha luogo prima della chiusura delle attività didattiche. Il sostenimento dell’EB non dà accesso a nessuna agevolazione.

Possono essere aggiunte altre tipologie di valutazione in itinere a seconda delle esigenze didattiche degli insegnamenti. 

Art. 15 – Valutazione finale 

La valutazione finale si compone di una PPS e di una prova orale.

La PPS e quella orale varia a seconda dell’annualità, del tipo di corso e dell’esigenze didattiche del settore.

Le tipologie di PPS e di priva orale sono illustrate dettagliatamente in ciascun programma. 

La prova scritta è condizione necessaria per l’ammissione alla prova orale.

La durata di validità della PPS è pari a due sessioni d’esame. Lo studente che non rispetta la scadenza è tenuto a ripetere l’intera prova secondo il regime di programmazione vigente.

Eventuali deroghe richieste dallo studente, sono valutate dai docenti titolari a seconda dei casi.

Gli studenti che decidono di sostenere l’esame di lingua francese come esame a scelta, saranno sottoposti allo stesso regime di impegno.

Possono sostenere esami gli studenti iscritti all’anno accademico, in regola con la posizione amministrativa e che abbiano rispettato le propedeuticità necessarie.

A seconda delle necessità, può essere prevista una prova parziale orale gestita dal CEL.

Art. 16 – Livelli linguistici di uscita

Per i livelli di competenza linguistica in uscita si fa riferimento al QCER.

La tabella seguente indica i livelli di entrata e uscita richiesti per ogni anno di corso.

Annualità

livello di entrata

livello di uscita

1 anno Lingue e culture per la mediazione linguistica 

A2

B1

2 anno Lingue e culture per la mediazione linguistica 

B1

B2.1

3 anno  Lingue e culture per la mediazione linguistica 

B2.1

B2

Lingua francese 1 (LCO)

A2

B1

Lingua francese 2 (LCO)

B1.2

B2.1

Lingua francese 3 (LCO)

B2.1

B2

Lingua francese 4 (magistrale)

B2

C1

Lingua francese 5 (magistrale)

C1

C2

I parametri indicati nella tabella variano di anno in anno a seconda delle esigenze didattiche dei CdS. 

Art. 17 – Certificazioni esterne

Lo studente che presenta una certificazione internazionale di conoscenza della lingua (DELF, DALF), corrispondente al livello d’uscita richiesto, è esonerato dalle due parti di grammatica (G) e lessico (L). In tal modo il punteggio della certificazione viene annullato dall’esonero delle due parti sopraddette. Lo studente dovrà, invece, sostenere obbligatoriamente, nelle date previste, la sola prova production écrite (PE) della PPS. 

Il voto di partenza per l’accesso alla prova orale sarà perciò costituito dal voto ottenuto nella PE, purché il voto della PE non sia inferiore a 18/30. 

L’esito positivo di questa parte di esame scritto darà accesso al sostenimento dell’esame orale di linguistica francese col docente.

Sono ammessi alla modalità di esonero solo gli studenti che presentano una certificazione con un punteggio pari o superiore a 75/100.

Gli studenti in possesso di tali certificazioni sono tenuti a presentarle ai docenti in duplice copia originale con l’indicazione del numero di matricola e del nome del corso a cui sono iscritti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Decorso tale termine, lo studente non ha diritto a usufruire della certificazione. 

La certificazione può essere presentata solo ed esclusivamente nel primo anno di immatricolazione al corso. 

Non sono ammesse certificazioni sostenute in un periodo successivo al primo anno di immatricolazione.

Lo studente in possesso della certificazione è libero di utilizzarla per essere esonerato dalle due parti della PPS, G + L, con il sostenimento della PE, oppure può scegliere di non usufruire della certificazione, sostenendo per intero la prova scritta secondo le modalità previste. Una volta effettuata la scelta di non avvalersi della certificazione, anche in caso di esito negativo della prova, lo studente non potrà più presentarla in qualità di prerequisito formativo. 

Il possesso della certificazione ha validità di due anni dalla data del conseguimento della stessa.

Art. 18 – Calendario didattico

Il calendario didattico degli appelli del settore di lingua francese – e le modalità di pubblicazione e iscrizione – si attiene a quanto stabilito dalla Facoltà di Studi Umanistici. 

Art. 19 – Prova finale

Relativamente alle norme sulla prova finale, il settore si attiene a quanto  stabilito  dai Regolamenti dei singoli corsi di laurea.

La prova finale può essere chiesta a uno dei docenti titolari del settore.

L’argomento può essere proposto dallo studente solo se in linea con il percorso di studio e con gli insegnamenti del settore.

Per la tipologia della prova e del relativo punteggio da attribuire in sede di discussione, si rinvia ai Regolamenti dei singoli corsi di laurea.

III. REGOLAMENTI

Art. 20 – Emanazione regolamento

Il presente Regolamento è emanato in base a quanto previsto dai Regolamenti di cui all’art. 1 del Preambolo e su proposta del settore di Francese.

Le variazioni e le integrazioni, comprese quelle necessarie per il coordinamento e la miglior intelligibilità del testo, sono apportate al Regolamento entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Il presente Regolamento deve tempestivamente essere reso  pubblico  anche  attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 21 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano i Regolamenti di cui all’art. 1 del Preambolo.

Cagliari, 28 luglio 2023