Normativa

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi e le norme generali per l’istituzione ed il funzionamento della Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università di Cagliari in Biologia e Biochimica dell’uomo e dell’ambiente.


Art. 2 Finalità della Scuola

1. La Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università di Cagliari in Biologia e Biochimica dell’uomo e dell’ambiente ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire attività collegate ad un progetto formativo di livello dottorale.

2. La Scuola ha il compito di favorire l’acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati.

3. La Scuola coincide con un unico corso di dottorato (avente la stessa denominazione della Scuola), articolato in quattro indirizzi: Biologia animale, Biochimica e Biologia molecolare, Biologia dell’uomo, Bioenergetica del movimento umano. La Scuola è connotata inoltre da stretti rapporti con il sistema economico-sociale, nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.


Art. 3 Autonomia delle Scuola

1. La Scuola di Dottorato ha proprie regole di funzionamento nel rispetto delle norme del vigente regolamento d’Ateneo sulle Scuole di Dottorato di Ricerca.

2. La Scuola non ha autonomia di bilancio ed utilizza per il proprio funzionamento le strutture esistenti presso i Dipartimenti di riferimento. La sede amministrativa delle Scuole è istituita presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola.

CAPO II ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 4 Sono Organi della Scuola:

  • Il Collegio della Scuola

  • Il Direttore della Scuola


Art. 5 Collegio della Scuola

1. Il Collegio della Scuola coincidente con il Collegio dei docenti del Corso di dottorato, è organo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle esigenze generali della Scuola.

2. In particolare, il Collegio:

  • Formula il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente le attività didattiche e di ricerca comuni ai singoli indirizzi;

  • delibera annualmente gli indirizzi da attivare;

  • ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola e distribuisce borse di dottorato tra i singoli indirizzi, prevedendo, eventualmente, una quota da riservare agli studenti stranieri;

  • approva la relazione consuntiva e programmatica annuale del Direttore;

  • individua i criteri per l’ammissione dei soprannumerari;

  • stabilisce la durata minima degli indirizzi, che non può comunque essere inferiore a tre anni.

3. Il Collegio della Scuola è presieduto dal Direttore della Scuola ed è composto dai docenti afferenti alla Scuola. Il Collegio della Scuola coincide con il Collegio dei docenti del corso di dottorato.

4. Del Collegio fanno parte, limitatamente agli argomenti riguardanti l’andamento generale delle attività e dei percorsi formativi, almeno due rappresentanti dei dottorandi eletti annualmente tra gli iscritti alla scuola di dottorato.


Art. 6 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta e dà esecuzione alle deliberazioni del Collegio della Scuola.

2. Il Direttore è eletto dai docenti componenti il Collegi dei docenti afferenti alla scuola, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Direttore della Scuola non può ricoprire contemporaneamente la carica di coordinatore di corso di dottorato o di Direttore di altra Scuola di dottorato.

3. Il Direttore, in particolare, redige la relazione di cui al successivo art. 8.


Art. 7 Collegio dei docenti della Scuola

1.Il Collegiodei docenti è l’organo preposto alla garanzia e alla gestione delle specificità dei singoli indirizzi, organizza le attività didattiche e di ricerca proprie della Scuola e dei relativi indirizzi ai sensi dei vigenti regolamenti.

2. Il Collegio dei docenti coincide con l’organo previsto dall’art. 5 del presente regolamento.

CAPO III VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLA SCUOLA

Art. 8 Relazione annuale del Direttore

Il Direttore della Scuola predispone annualmente una relazione consuntiva in merito all’attività generale della Scuola. La relazione del Direttore è approvata dal Collegio ed è trasmessa al Nucleo di valutazione.


Art. 9 Comitato Scientifico

1. Il Collegio della Scuola può proporre al Rettore la nomina di un Comitato Scientifico costituito prevalentemente da personalità esterne all’Ateneo, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza scientifica nelle varie aree di ricerca della Scuola.

2. Il Comitato, composto da tre a cinque membri, valuta la qualità dell’attività didattica, scientifica e culturale della Scuola e dei singoli corsi. A tal fine il Comitato redige annualmente una relazione che espone al Collegio della Scuola. Il Collegio trasmette la relazione con le proprie eventuali osservazioni al Rettore e al Senato.

CAPO IV ATTIVITA’ FORMATIVA

Art. 10 Organizzazione e programmazione dell’attività formativa

1. La Scuola organizza l’offerta formativa in aree che interessano specifici settori scientifici disciplinari.

2. La programmazione delle attività comuni e specifiche avviene previa definizione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali dei dottorandi.

3. La didattica frontale offerta ai dottorandi non può superare il 20% dell’impegno complessivo e deve essere per lo più concentrata nel primo anno.

Art. 11 Crediti di formazione alla ricerca (CFR)

1. Il percorso formativo è formulato ed espresso in 180 crediti di formazione alla ricerca (CFR).

2. I crediti di formazione alla ricerca si acquisiscono prevalentemente tramite pubblicazioni, presentazione di lavori a congressi e convegni, partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, attività seminariale attiva sulle proprie ricerche.

CAPO V RAPPORTI CON L’ESTERNO

Art. 12 Presenza nazionale ed internazionale della Scuola di dottorato

1. La Scuole promuove la collaborazione con Atenei e con enti pubblici e privati al fine di inserire il percorso formativo e di ricerca dei dottorandi entro reti nazionali ed internazionali di ricerca.

2. La Scuola cura, inoltre, i rapporti con le realtà produttive e sociali presenti nel territorio anche ai fini della qualificazione professionale dei dottorandi e del loro inserimento lavorativo

3. La Scuola si prefigge l’obiettivo di acquisire capacità attrattiva e di apertura a studenti e docenti di altre sedi e Paesi.

Art. 13 Accordi di cooperazione internazionale

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel presente capo, la Scuola può promuovere anche la sottoscrizione da parte dell’Ateneo di accordi di cooperazione internazionale con altre Università o enti stranieri.

2. Gli accordi di cooperazione possono altresì perseguire il riconoscimento reciproco del titolo o il rilascio di titoli congiunti.

Art. 14 Pubblicità della Scuola

La Scuola intende conseguire un’adeguata pubblicità nazionale ed internazionale dell’offerta formativa, dei criteri di selezione, delle modalità di accesso e delle informazioni di particolare rilievo per gli studenti stranieri.

Art. 15 Docenza internazionale

1. La Scuola promuove la presenza di una qualificata e non episodica docenza internazionale per le attività formative comuni e le attività specifiche dei singoli indirizzi.

2. La Scuola incentiva altresì l’inserimento di studiosi di chiara fama internazionale nelle Commissioni di selezione e valutazione finale del percorso formativo.

Art. 16 Internazionalizzazione dell’attività formativa

1. La Scuola favorisce, ove possibile, la programmazione in lingua straniera di parte delle attività del percorso formativo dei dottorandi.

2. La Scuola incentiva lo svolgimento all’estero di una parte dell’attività formativa e di ricerca anche mediante l’inserimento del dottorando all’interno di progetti di ricerca internazionali.

3. E’, comunque, considerato strumento formativo importante ed efficace la stesura e la discussione della tesi in lingua inglese anche in relazione a quanto previsto dal precedente art. 15, comma 2.

Art. 17 Dottorato Europeo

Per i dottorandi che ne facciano esplicita richiesta, la Scuola può chiedere il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta “Doctor Europaeus” aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.

credits unica.it | accessibilità Università degli Studi di Cagliari
C.F.: 80019600925 - P.I.: 00443370929
note legali | privacy

Nascondi la toolbar